La Corte Costituzionale ha messo un punto fermo su una disputa normativa di grande rilievo per il servizio sanitario regionale siciliano, respingendo il ricorso del governo nazionale contro le scelte di Palazzo d’Orléans.

Al centro del contendere l’articolo 6 della legge regionale 26/2025, con cui la Regione Siciliana ha stanziato 15 milioni di euro per incrementare i rimborsi della specialistica ambulatoriale convenzionata.

L’iniziativa legislativa nasceva dalla necessità di mitigare gli effetti del “decreto tariffe” nazionale del novembre 2024. Secondo la Regione, il nuovo nomenclatore ministeriale aveva ridotto eccessivamente i valori economici di alcune prestazioni -specialmente in ambiti critici come la cardiologia e la medicina di laboratorio – mettendo a serio rischio la sostenibilità delle strutture e, di riflesso, l’effettiva erogazione dei servizi ai cittadini.

Nel corso del giudizio, la Regione Siciliana è stata difesa dagli avvocati Nicola Dumas e Enrico Pistone Nascone. L’avvocato Dumas, presente in udienza pubblica per illustrare le ragioni dell’ente, ha evidenziato come l’intervento non mirasse a introdurre prestazioni extra, ma a garantire l’efficacia di quelle già incluse nei livelli essenziali di assistenza (Lea), utilizzando risorse proprie del bilancio regionale e non i fondi vincolati al piano di rientro.

L’Avvocatura dello Stato aveva impugnato la norma sostenendo che la Sicilia, essendo sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, non potesse aumentare le tariffe senza il previo via libera dei Tavoli tecnici ministeriali.

Tuttavia, la sentenza del giudice Maria Alessandra Sandulli ha chiarito un principio di fondamentale importanza stabilendo che le Regioni possono aumentare le tariffe nazionali se utilizzano risorse proprie autonome (come quelle derivanti da entrate tributarie regionali) e non il Fondo Sanitario Nazionale. La manovra rientra nella competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute, poiché spetta alla Regione organizzare il servizio per rendere effettivi i diritti dei cittadini sul territorio.

Il vincolo di bilancio non impedisce di investire fondi extra-sanitari per evitare che il diritto alla salute venga compromesso da tariffe nazionali ritenute non congrue alla realtà operativa locale.

La decisione della Consulta rappresenta un precedente significativo: riconosce che il rigore finanziario non può tradursi in un limite invalicabile quando una Regione decide di impiegare risorse proprie per salvaguardare il “nucleo invalicabile” del diritto alla salute. In definitiva, i giudici costituzionali hanno dichiarato inammissibili o non fondate tutte le censure mosse dallo Stato, legittimando pienamente l’operato della Regione Siciliana.