Da domani, martedì 7 aprile 2026, entra in vigore la Legge 34/2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, che introduce nuove regole sul lavoro agile con impatto diretto su milioni di lavoratori e imprese italiane. Il punto più rilevante riguarda la sicurezza: chi non rispetta gli obblighi rischia arresto fino a 4 mesi e multe che arrivano a 7.403,96 euro.

Il provvedimento, prima legge annuale dedicata alle Pmi, interviene in modo mirato su uno degli aspetti più critici dello smart working: la gestione dei rischi quando il lavoro si svolge fuori dai locali aziendali.

Cosa cambia: l’informativa obbligatoria sulla sicurezza

Il cuore della riforma è contenuto nell’articolo 11 della legge. Il datore di lavoro deve fornire ogni anno un documento scritto che spiega i rischi legati al lavoro agile.

La norma stabilisce che:

Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro […] l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza […] è assicurato mediante la consegna […] di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici”.

Questo documento deve essere consegnato sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Non è un adempimento formale: rappresenta il principale strumento attraverso cui l’azienda dimostra di aver rispettato gli obblighi di prevenzione.

Sanzioni concrete: arresto e multe fino a 7.403 euro

La novità più rilevante riguarda le conseguenze per chi non si adegua. La legge modifica il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto legislativo 81/2008.

Secondo quanto evidenziato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la mancata consegna dell’informativa comporta:

  • arresto da 2 a 4 mesi;
  • ammende da 1.708,61 euro fino a 7.403,96 euro.

Si tratta di sanzioni già previste per la sicurezza sul lavoro tradizionale, ora estese in modo esplicito anche allo smart working.

Come viene ridefinito il lavoro agile

La legge ribadisce la definizione di lavoro agile, chiarendo il quadro operativo:

  • rapporto subordinato basato su accordo tra le parti;
  • organizzazione per fasi, cicli e obiettivi;
  • assenza di vincoli di luogo e orario rigidi;
  • attività svolta in parte in azienda e in parte all’esterno;
  • rispetto dei limiti di orario previsti dalla legge e dai contratti.

Il datore di lavoro resta responsabile sia della sicurezza sia del corretto funzionamento degli strumenti tecnologici forniti.

I nuovi rischi dello smart working: non è solo “lavoro da casa”

Uno degli aspetti più significativi della riforma riguarda il riconoscimento dei rischi specifici del lavoro agile.

La legge chiarisce che non si tratta di una semplice trasposizione del lavoro tradizionale. Cambia il contesto e cambiano anche i pericoli:

  • uso prolungato di videoterminali;
  • ambienti domestici non controllati;
  • postazioni non ergonomiche;
  • isolamento lavorativo;
  • difficoltà nel monitoraggio della sicurezza

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sottolinea che il legislatore ha scelto l’informativa scritta come “strumento cardine” per gestire questi rischi.

Impatto operativo per le aziende italiane

Le aziende devono agire subito su tre fronti:

  • redigere o aggiornare l’informativa sui rischi;
  • organizzare la consegna documentata al lavoratore e al RLS;
  • integrare lo smart working nel sistema di sicurezza aziendale.

La norma si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione. Non riguarda solo le Pmi, anche se nasce in quel contesto.