S.B. era in carcere quando fece domanda per il Reddito di cittadinanza. Lo sapeva lui, lo sapeva la sua compagna che lo accompagnò allo sportello, e lo sapeva – o avrebbe dovuto saperlo – anche il Centro di Assistenza Fiscale che accettò la pratica e la trasmise all’INPS.
Eppure il sussidio arrivò lo stesso, per qualche mese, fino a quando i controlli incrociati tra INPS e Guardia di Finanza non individuarono la sovrapposizione tra la sua condizione di detenuto e la sua qualità di percettore. A quel punto scattò il blocco dell’assegno, la richiesta di restituzione delle somme – poco meno di quattromila euro – e un procedimento penale.
Il Tribunale di Savona lo ha assolto. E la motivazione, riportata dalle edizioni locali del Secolo XIX e della Stampa, vale come un precedente che merita attenzione ben oltre i confini liguri: la colpa, secondo il giudice, non era di S.B. ma del Caf che aveva compilato e trasmesso la domanda senza fare le verifiche necessarie. L’imputato non aveva mentito. Aveva presentato il documento d’identità rilasciato dall’istituto penitenziario, l’unico che aveva, essendo privo di carta d’identità ordinaria, e quel documento diceva chiaramente che era dietro le sbarre.
Come nacque la domanda: il permesso premio, il Caf, il documento del carcere
La vicenda, come ricostruisce Open, prende avvio durante un permesso premio che consentì a S.B., all’epoca recluso nel carcere di Ivrea, di rientrare temporaneamente a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, dove risiedeva. Con il supporto della compagna – che lavorava come badante con uno stipendio di circa novecento euro mensili – si recò a uno sportello Caf per presentare la domanda.
Il nodo giuridico è tutto in quel documento che aveva in mano. Non era una carta d’identità rilasciata dal Comune, ma il documento sostitutivo emesso dall’istituto penitenziario: un foglio che attesta l’identità del detenuto e che, per definizione, comunica inequivocabilmente la sua condizione. Bastava leggerlo. Il Caf lo accettò, compilò la domanda e la trasmise all’INPS senza sollevare obiezioni.
La legge che disciplinava il Reddito di cittadinanza – il Decreto Legislativo n. 4 del 2019 – era esplicita: chi si trovava in stato di detenzione non poteva accedere al beneficio. Non era una norma nascosta in un comma secondario, ma un requisito di accesso elementare. Eppure la pratica passò.
«Lo facevano tutti, ci ho provato anch’io»: l’ammissione in aula
S.B. non ha negato nulla. In aula ha ammesso con una franchezza che ha probabilmente contribuito alla sua assoluzione: aveva presentato la domanda perché molti altri detenuti nella sua stessa situazione l’avevano fatto e lui aveva deciso di tentare. Non una dichiarazione che configuri dolo: non aveva detto di non essere in carcere, non aveva prodotto documenti falsi, non aveva omesso informazioni che il documento che esibiva non rendesse già evidenti.
È su questo punto che si è costruita la linea difensiva dell’avvocato Paolo Brin, e che il giudice ha concordato: l’elemento soggettivo della frode – la consapevolezza di indurre in errore l’ente erogatore attraverso una condotta ingannevole – non era configurabile in un soggetto che aveva messo sul banco dello sportello la prova della propria condizione detentiva.






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