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CENTRO STUDI P.R. TAORMINA

PARERE GIURIDICO

La “Rottamazione-quinquens” degli enti territoriali: natura giuridica dell’adesione del Comune e limiti della potestà regolamentare

Premessa


L’approvazione della disciplina sulla cosiddetta Rottamazione-quinquies ha introdotto una significativa innovazione nell’ordinamento tributario, estendendo agli enti territoriali la possibilità di applicare ai propri crediti una definizione agevolata analoga a quella prevista per i carichi affidati all’Agente della riscossione dello Stato.


La questione interpretativa centrale consiste nello stabilire se il Comune, deliberando l’adesione alla definizione agevolata, possa disciplinarne discrezionalmente il contenuto oppure sia tenuto ad applicare integralmente il regime previsto dalla legge statale.


Il presente parere ritiene che la seconda interpretazione sia quella maggiormente conforme ai principi costituzionali e tributari.


1. La natura della deliberazione comunale


La legge non attribuisce ai Comuni una potestà normativa autonoma in materia di definizione agevolata.


La deliberazione comunale costituisce esclusivamente l’atto con cui l’ente manifesta la volontà di avvalersi di un istituto disciplinato direttamente dal legislatore nazionale.


Ne consegue che l’atto comunale ha natura essenzialmente ricognitiva ed adesiva, e non creativa di una disciplina autonoma.


Il Comune sceglie se aderire o meno; non sceglie il contenuto della definizione agevolata.


2. Il principio di legalità tributaria


L’articolo 23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.


Lo stesso principio opera anche in relazione alle agevolazioni fiscali.


Le modalità di pagamento, le riduzioni, gli interessi esclusi, le decadenze e gli effetti della definizione agevolata costituiscono elementi essenziali del rapporto tributario e, pertanto, possono essere disciplinati esclusivamente dalla legge.


Ne consegue che il Comune non può introdurre condizioni ulteriori, limitazioni o benefici diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.


3. Il concessionario della riscossione


L’eventuale affidamento della riscossione ad un concessionario privato non modifica la natura pubblica del credito.


Il concessionario esercita una funzione delegata di riscossione.


Non è titolare del credito tributario.


Pertanto, qualunque sia il soggetto incaricato della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure concessionario privato), la disciplina della definizione agevolata segue il credito dell’ente e non il soggetto incaricato della riscossione.


Il concessionario è tenuto ad applicare integralmente le determinazioni assunte dall’ente nel rispetto della legge.


4. I limiti della discrezionalità comunale


L’autonomia dell’ente locale si esaurisce nella scelta se aderire o meno alla definizione agevolata.


Una volta esercitata tale facoltà:


tutti i contribuenti che rientrano nell’ambito oggettivo e temporale individuato dalla legge devono essere trattati secondo criteri uniformi;

non possono essere introdotti criteri selettivi o trattamenti differenziati;

non sono ammissibili accordi individuali o forme di “patteggiamento” non previste dalla legge.


Qualunque disciplina difforme determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, del principio di imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’articolo 97 della Costituzione e del principio di legalità tributaria.


5. La ratio della riforma


La finalità perseguita dal legislatore appare evidente.


Evitare che il contribuente venga trattato diversamente esclusivamente in ragione del soggetto creditore.


Non sarebbe coerente con il principio di uguaglianza riconoscere la definizione agevolata ai debiti erariali e consentire, invece, discipline profondamente differenti per tributi comunali aventi la medesima funzione fiscale.


La facoltà riconosciuta ai Comuni rappresenta pertanto un’estensione dell’istituto e non la creazione di una pluralità di definizioni agevolate differenti.


Conclusioni


L’adesione del Comune alla Rottamazione-quinquies non determina la nascita di una disciplina comunale della definizione agevolata.


L’ente esercita esclusivamente la facoltà prevista dal legislatore di rendere applicabile l’istituto ai propri crediti.


Da tale momento la disciplina della definizione agevolata trova applicazione nei confronti di tutti i contribuenti interessati secondo le modalità stabilite dalla legge, senza possibilità di introdurre deroghe, limitazioni o condizioni ulteriori non espressamente previste.


Ogni diversa interpretazione attribuirebbe agli enti locali una potestà normativa che il legislatore non ha conferito e si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di legalità, uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.

Luogo: Piazza Municipio, Piazza S. Giorgio, S. N., CASTELMOLA, MESSINA, SICILIA

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