pippo manuli
Pensionato....opinionista per hobby, di fede repubblicana
Azienda Speciale e Ausiliari del Traffico: profili di criticità
L’eventuale affidamento ad un’Azienda Speciale delle attività connesse agli ausiliari del traffico pone rilevanti questioni di legittimità amministrativa e di corretta organizzazione delle funzioni pubbliche.
La disciplina vigente attribuisce al Comune la competenza istituzionale in materia di polizia locale e di regolazione della circolazione stradale, consentendo esclusivamente, nei casi espressamente previsti dalla legge, il conferimento di limitate funzioni di accertamento delle violazioni a soggetti individuati mediante specifico provvedimento del Sindaco.
Ne consegue che la qualifica di “ausiliario del traffico” non costituisce una figura professionale che possa essere autonomamente istituita o attribuita da un’Azienda Speciale, ma rappresenta l’esercizio di una funzione pubblica conferita dall’Autorità comunale nei limiti previsti dall’ordinamento.
In tale contesto emergono alcune rilevanti criticità.
La prima riguarda il possibile superamento dei limiti funzionali previsti dalla normativa. Gli ausiliari del traffico possono esercitare esclusivamente le attribuzioni loro conferite dalla legge e dal provvedimento sindacale di nomina; essi non possono sostituire il Corpo di Polizia Municipale né svolgere attività di vigilanza urbana o di polizia stradale al di fuori dei casi espressamente consentiti.
La seconda concerne il rapporto tra Comune e Azienda Speciale. Qualora personale formalmente assunto dall’Azienda venga impiegato in maniera stabile e continuativa nello svolgimento di funzioni proprie del Comune, sotto il coordinamento operativo dell’Amministrazione comunale, si pone il problema di verificare se tale modello organizzativo rispetti il principio di separazione tra ente locale ed ente strumentale oppure realizzi, di fatto, una forma indiretta di gestione del personale comunale.
Particolare attenzione merita, inoltre, il tema della spesa del personale. L’utilizzo dell’Azienda Speciale quale soggetto datore di lavoro potrebbe determinare l’effetto di trasferire sull’ente strumentale costi che, nella sostanza, sono riconducibili allo svolgimento di funzioni comunali. Una simile impostazione richiede un’attenta verifica alla luce dei principi di trasparenza contabile, di corretta imputazione della spesa e delle disposizioni che disciplinano i vincoli assunzionali e gli equilibri di finanza pubblica.
Sotto tale profilo occorre accertare se l’organizzazione adottata risponda ad effettive esigenze di gestione del servizio oppure possa determinare un’elusione dei limiti posti al Comune in materia di assunzioni, dotazione organica e contenimento della spesa del personale.
Ulteriore profilo riguarda il conferimento delle funzioni. L’eventuale assunzione presso l’Azienda Speciale non attribuisce automaticamente la qualità di ausiliario del traffico, la quale può derivare esclusivamente da un formale decreto sindacale, nominativo e motivato, adottato nei casi previsti dalla legge e nei limiti territoriali e funzionali stabiliti dall’atto stesso.
In conclusione, la questione non riguarda la possibilità per un’Azienda Speciale di assumere personale, bensì la legittimità dell’utilizzo di tale personale nello svolgimento di funzioni proprie del Comune e la verifica che tale modello organizzativo non si traduca in un aggiramento della disciplina che regola l’organizzazione degli enti locali, il reclutamento del personale pubblico e le funzioni della Polizia Municipale.
Si tratta di aspetti che richiedono una puntuale verifica normativa, contabile e amministrativa, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
Luogo: Piazzale Lumbi, Mario e Nicola Garipoli, S. N., TAORMINA, MESSINA, SICILIA
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