pippo manuli
Pensionato....opinionista per hobby, di fede repubblicana
LA MOLTIPLICAZIONE DELLE PARTECIPATE NEI PICCOLI COMUNI
Quadro normativo e criteri di razionalizzazione
La disciplina delle partecipazioni pubbliche non attribuisce ai Comuni una libertà generale di costituire o mantenere società partecipate.
La legge 7 agosto 2015, n. 124, ha posto tra gli obiettivi della riforma la **razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche**, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
Tali principi sono stati attuati dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).
1. Il principio di necessità
L’art. 4 del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono costituire, acquisire o mantenere partecipazioni societarie nei limiti delle attività consentite dalla legge e, in particolare, quando esse risultino strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
La titolarità di una competenza istituzionale non comporta, quindi, automaticamente la necessità di esercitarla attraverso una società partecipata.
Occorre distinguere tra:
– la funzione che il Comune deve svolgere;
– il servizio da assicurare;
– lo strumento organizzativo attraverso il quale svolgerlo.
La scelta della società deve pertanto essere giustificata rispetto alle altre possibili modalità di gestione.
2. La motivazione della scelta
L’art. 5 del TUSP impone una motivazione analitica per la costituzione di una società o per l’acquisizione di una partecipazione.
Devono essere valutati, tra gli altri elementi:
la necessità della società rispetto alle finalità istituzionali;
le ragioni e le finalità della scelta;
la convenienza economica;
la sostenibilità finanziaria;
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione;
la convenienza della soluzione societaria rispetto alle alternative disponibili.
Ne deriva che la semplice riconducibilità dell’attività all’interesse pubblico non è, da sola, sufficiente a giustificare la scelta della forma societaria.
La questione non è soltanto se una società possa essere costituita o mantenuta, ma se sia necessaria, conveniente e sostenibile.
3. La dimensione dell’ente
La normativa non stabilisce un divieto generale per i piccoli Comuni di detenere partecipazioni societarie.
La dimensione demografica dell’ente costituisce tuttavia un elemento rilevante nella valutazione della proporzionalità dell’organizzazione, dei costi, del personale, della sostenibilità finanziaria e della capacità dell’ente proprietario di esercitare effettivamente le proprie funzioni di indirizzo e controllo.
Un Comune di ridotte dimensioni può quindi avere partecipazioni societarie, ma deve essere in grado di dimostrare che il sistema complessivo sia coerente con le proprie esigenze istituzionali e con le proprie capacità finanziarie e organizzative.
La particolare vocazione turistica di un Comune può determinare una maggiore domanda di servizi, ma non costituisce, di per sé, una generale giustificazione alla moltiplicazione delle società.
4. La valutazione del sistema complessivo
La verifica non può essere limitata alla singola partecipazione.
L’art. 20 del TUSP prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
La valutazione deve quindi riguardare anche il portafoglio partecipativo nel suo complesso e verificare, tra l’altro:
la necessità del mantenimento delle partecipazioni;
l’esistenza di attività analoghe o similari;
le possibilità di aggregazione;
la sostenibilità economico-finanziaria;
i risultati della gestione;
i costi del personale;
le eventuali sovrapposizioni tra organismi;
i rapporti finanziari con l’ente partecipante.
La razionalizzazione non può pertanto ridursi alla mera conferma dell’esistente.
5. Il personale e i costi
Il sistema delle partecipazioni deve essere valutato considerando non soltanto il bilancio della singola società, ma anche il costo complessivo dell’apparato organizzativo collegato all’ente.
Particolare attenzione deve essere riservata al numero dei dipendenti, al costo del personale, ai trasferimenti dell’ente, ai rapporti contrattuali e finanziari con le società partecipate e agli eventuali rischi che possano ricadere, direttamente o indirettamente, sul bilancio comunale.
La partecipazione pubblica non può essere utilizzata come semplice strumento per trasferire all’esterno dell’organico comunale funzioni, personale e costi senza una preventiva verifica di necessità, convenienza e sostenibilità.
6. Il criterio conclusivo
La valutazione di una partecipazione pubblica deve quindi rispondere almeno a quattro domande:
Art. 4 TUSP — È consentita?
L’attività rientra tra quelle che il Comune può svolgere attraverso una società?
Art. 5 TUSP — È necessaria e conveniente?
La scelta societaria è adeguatamente motivata e dimostra necessità, convenienza economica e sostenibilità finanziaria?
Art. 7 TUSP — È stata costituita secondo le regole?
Il procedimento di costituzione o acquisizione della partecipazione rispetta le prescrizioni previste dalla normativa?
Art. 20 TUSP — È ancora razionale mantenerla?
La partecipazione è ancora coerente con le esigenze dell’ente e con il sistema complessivo delle partecipazioni?
Il principio di fondo è quindi semplice:
la partecipazione pubblica non è vietata, ma deve essere giustificata.
E quando le partecipazioni diventano numerose, la verifica deve necessariamente estendersi dalla singola società all’intero sistema.
La domanda non è soltanto:
“Questa società può esistere?”
Ma soprattutto:
– È dimostrato che questa società sia necessaria, conveniente, sostenibile e preferibile rispetto alle alternative?
– È questo il criterio di fondo della disciplina sulla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche?
Luogo: palazzo corvaia, Piazza Badia, s. n., TAORMINA, MESSINA, SICILIA

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