pippo manuli

Pensionato....opinionista per hobby, di fede repubblicana

Tutti i post

PICCOLI COMUNI E PROLIFERAZIONE DEGLI ORGANISMI STRUMENTALI

 Aziende speciali, consorzi, unioni, fondazioni e società partecipate

La legislazione vigente non stabilisce un limite numerico generale al numero di aziende speciali, enti strumentali o altri organismi che un Comune possa istituire. Ciò, tuttavia, non equivale ad una libertà assoluta di moltiplicazione delle strutture.

Il problema deve essere esaminato almeno sotto tre distinti profili: giuridico, economico-finanziario e istituzionale.

1. IL PROFILO GIURIDICO

Il TUEL (D.Lgs. 267/2000) consente ai Comuni di utilizzare differenti forme organizzative: gestione diretta, convenzioni, unioni, consorzi, aziende speciali, istituzioni e, nei casi previsti dalla legge, società partecipate.

L’art. 114 TUEL qualifica l’azienda speciale come ente strumentale dell’ente locale, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto. Essa, pertanto, non costituisce un soggetto estraneo all’amministrazione comunale, ma uno strumento attraverso il quale il Comune organizza e gestisce determinate attività.

Ne deriva un principio essenziale: l’affidamento di un servizio ad un organismo strumentale non trasferisce automaticamente la titolarità della funzione dal Comune al nuovo soggetto.

La costituzione di ciascun organismo deve quindi trovare una concreta giustificazione nella funzione o nel servizio da svolgere e deve essere coerente con i principi di buon andamento, economicità, efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa.

Particolarmente significativo è inoltre il diverso regime previsto per le società partecipate dal D.Lgs. 175/2016, che impone periodiche ricognizioni e, in presenza di determinate condizioni, processi di razionalizzazione. Non è invece possibile applicare automaticamente alle aziende speciali le medesime disposizioni previste per le società.

Il limite, dunque, non è necessariamente quantitativo, ma deriva dalla necessità che ogni organismo abbia una propria ragione giuridica e funzionale e non determini duplicazioni o sovrapposizioni ingiustificate.

 2. IL PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

La moltiplicazione degli organismi comporta inevitabilmente un aumento della complessità finanziaria e gestionale del Comune.

Ogni nuova struttura può comportare:

 organi di amministrazione;

* direzione;

* collegi o revisori;

* personale;

* sedi e strutture;

* consulenze e servizi;

* trasferimenti finanziari;

* contratti di servizio;

* costi di funzionamento;

* sistemi autonomi di contabilità e controllo.

Pertanto, la costituzione di un nuovo organismo non dovrebbe essere valutata soltanto sulla base della sua astratta possibilità giuridica, ma anche attraverso una preventiva analisi costi-benefici, verificando se la nuova struttura produca effettivamente maggiore efficienza rispetto alla gestione comunale o ad una forma organizzativa già esistente.

Il problema diventa ancora più rilevante nei piccoli Comuni, nei quali le risorse finanziarie e la dotazione amministrativa sono necessariamente limitate.

Creare più organismi non significa automaticamente ridurre i costi: può, al contrario, moltiplicare i centri di spesa e gli apparati amministrativi.

3. IL PROFILO ISTITUZIONALE: IL RISCHIO DI “SVUOTAMENTO” DEL COMUNE

È questo il profilo più delicato.

Il Comune rimane il titolare delle funzioni proprie e fondamentali e conserva responsabilità di indirizzo, programmazione, controllo e vigilanza, anche quando affida la gestione di servizi ad organismi esterni o strumentali.

Ne consegue che l’esternalizzazione della gestione non può trasformarsi nella progressiva perdita della capacità amministrativa dell’ente locale.

La questione, pertanto, non dovrebbe essere posta esclusivamente in termini di

> “Quante aziende speciali può avere un Comune?”

ma piuttosto:

> “Quanto dell’apparato funzionale, amministrativo, finanziario e organizzativo del Comune può essere trasferito ad organismi esterni senza compromettere la capacità dell’ente di esercitare le proprie funzioni istituzionali?”

Un Comune che mantenga al proprio interno la programmazione, l’indirizzo, il controllo e le competenze amministrative essenziali, utilizzando organismi strumentali per specifiche attività, realizza una forma di organizzazione amministrativa prevista dall’ordinamento.

Diversamente, la progressiva concentrazione di servizi, personale, risorse finanziarie e capacità operative in una pluralità di organismi potrebbe determinare una frammentazione dell’apparato pubblico, rendendo necessario verificare se tale modello sia realmente coerente con i principi di economicità, efficienza, buon andamento e responsabilità amministrativa.

CONCLUSIONE

La legislazione, dunque, non pone un tetto numerico generale alla costituzione di aziende speciali o organismi similari.

Ma l’assenza di un limite numerico non può essere interpretata come una facoltà di proliferazione indiscriminata.

Ogni organismo deve avere una specifica funzione, una concreta utilità pubblica, una sostenibilità finanziaria e un adeguato sistema di controllo.

La vera verifica, soprattutto nei piccoli Comuni, deve quindi riguardare l’architettura complessiva dell’amministrazione:

– quante strutture esistono → quali funzioni svolgono → quale personale impiegano → chi le finanzia → chi le controlla → quanto costano → quali risultati producono → quali eventuali sovrapposizioni determinano.**

È su questa base che può essere valutato il possibile fenomeno di “svuotamento funzionale” del Comune: non come conseguenza automatica della costituzione di una partecipata o di un’azienda speciale, ma come eventuale effetto della crescente frammentazione delle funzioni pubbliche in una pluralità di organismi privi, singolarmente o nel loro complesso, di una adeguata giustificazione organizzativa ed economica.


Luogo: Piazza Borsellino Falcone, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.