Il rischio d’impresa non può e non deve essere scaricato sulle lavoratrici e sui lavoratori. È netta la posizione dalla Fisacat Cisl che ha diffidato i gruppi della grande distribuzione organizzata. I disagi legati allo sciopero degli autotrasportatori hanno avuto ripercussioni pesanti. Sono giunte segnalazioni sulla gestione arbitraria dell’orario di lavoro e dei turni.

Secondo quanto emerso, a fronte del mancato arrivo dei mezzi destinati alla consegna delle merci, diversi dipendenti sarebbero stati invitati a lasciare anticipatamente il posto di lavoro.

In altri casi, i lavoratori sono stati preventivamente contattati prima dell’inizio del turno con l’ordine di non presentarsi e di rimanere a disposizione per un successivo rientro in servizio qualora fossero arrivati i fornitori per le operazioni di scarico.

“Riteniamo che una simile modalità di gestione, attuata al di fuori delle previsioni normative e contrattuali, sia totalmente inaccettabile” – spiega il segretario generale Fisascat Cisl Sicilia Stefano Spitalieri – Una difficoltà negli approvvigionamenti, infatti, non comporta di per sé l’impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa, né legittima automaticamente la sospensione del rapporto o della retribuzione; allo stesso modo, eventuali richieste di rientro in servizio devono rispettare le condizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Questo sistema finisce per subordinare l’orario di lavoro all’andamento delle forniture, lasciando il personale in uno stato di totale incertezza. Siamo consapevoli – continua Spitalieri – delle oggettive difficoltà che la protesta dell’autotrasporto sta determinando per le aziende della grande distribuzione ma tali criticità organizzative non possono essere affrontate penalizzando i dipendenti – dichiara il sindacalista – Chi si presenta regolarmente al lavoro secondo i turni programmati mette a disposizione dell’azienda la propria prestazione e ha diritto al pieno riconoscimento della giornata lavorativa”.

Nella diffida sindacale si precisa che “una difficoltà negli approvvigionamenti non costituisce un’impossibilità oggettiva della prestazione, né legittima la sospensione del rapporto o della retribuzione. Di conseguenza, le ore non lavorate per decisione aziendale non possono tradursi in decurtazioni in busta paga, recuperi coatti o nell’utilizzo forzoso di ferie e permessi”.

Serve un intervento immediato per impartire disposizioni chiare e uniformi a tutti i direttori dei punti vendita, procedendo alla rettifica delle misure illegittime eventualmente già adottate e garantendo il corretto trattamento economico.

“Alle aziende è stato concesso un termine di 48 ore per fornire un riscontro scritto dettagliato sulle misure correttive adottate. In assenza di risposte puntuali o in caso di reiterazione di queste condotte lesive – conclude Spitalieri – i sindacati attiveranno immediatamente ogni iniziativa necessaria, compreso il coinvolgimento degli organi ispettivi del lavoro competenti”.