La procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha archiviato il procedimento contabile a carico di un imprenditore agricolo accusato di percezione indebita di contributi pubblici. La vicenda ha inizio da una segnalazione del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Agrigento sui fondi pubblici del Pnrr destinati all’Investimento “Parco Agrisolare”. Secondo l’accusa società ha dichiarato un codice ateco prevalente agricolo e non corrispondente all’attività effettiva.
Gli avvocati Michele Cimino e Luigia Scarbaci hanno dimostrato come la società esercita l’attività agricola di coltivazione cerealicola, risultando formalmente e regolarmente iscritta nel registro delle imprese agricole.
I magistratura contabili hanno stabilito un importante principio di garanzia per le aziende a struttura mista sia agricola che commerciale: le dichiarazioni Iva, pur evidenziando una prevalenza di ricavi commerciali, non sono sufficienti a superare la prova dell’effettività dell’esercizio dell’attività agricola. La qualificazione dell’attività prevalente in contesti aziendali complessi si colloca in un ambito interpretativo e valutativo che non può fondare una contestazione di reato o di illecito amministrativo-contabile per “falsa rappresentazione dei fatti”.
La Procura contabile ha altresì accertato la completa insussistenza del danno erariale. L’istruttoria, infatti, ha confermato che l’impianto fotovoltaico oggetto del finanziamento Pnrr è stato effettivamente realizzato e l’opera è pienamente funzionante e destinata alle finalità energetiche ed ambientali previste dalla misura pubblica. Non vi è stata, dunque, alcuna distrazione o impiego difforme delle risorse finanziarie erogate.



Commenta con Facebook