L’interdittiva antimafia, quale misura di prevenzione amministrativa, rappresenta uno degli strumenti più incisivi nella strategia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Tuttavia, la sua applicazione solleva rilevanti questioni di compatibilità con i principi costituzionali del giusto procedimento e della tutela effettiva dei diritti. Il presente contributo analizza il quadro normativo e giurisprudenziale, evidenziando le criticità legate allo squilibrio tra potere prefettizio e garanzie difensive.
1. Introduzione
Nel sistema giuridico italiano, la lotta alla criminalità organizzata si fonda su un doppio binario: repressione penale e prevenzione amministrativa. L’interdittiva antimafia, disciplinata dal D.lgs.. n. 159/2011¹, si colloca nel secondo ambito, mirando a impedire che soggetti ritenuti “a rischio” possano intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione. La sua efficacia è indubbia, ma altrettanto evidenti sono le tensioni che essa genera con i principi dello Stato di diritto.
2. Natura giuridica e presupposti dell’interdittiva
L’interdittiva è un provvedimento amministrativo a carattere cautelare, fondato su una valutazione indiziaria del rischio di infiltrazione mafiosa². Non è richiesta la prova di un reato, né l’accertamento giudiziario di responsabilità: è sufficiente una prognosi di pericolo, basata su elementi anche indiretti, come frequentazioni, legami familiari o dichiarazioni di terzi³.
3. Il nodo del contraddittorio e della difesa
Il principale vulnus risiede nella asimmetria procedurale: l’impresa destinataria dell’interdittiva si trova spesso esclusa da appalti e attività economiche senza aver avuto accesso agli atti o possibilità di difesa effettiva⁴. Le modifiche introdotte dal D.L. 152/2021⁵ hanno previsto un preavviso e un termine di 20 giorni per controdedurre, ma la prassi dimostra che tali garanzie sono spesso insufficienti.
4. Giurisprudenza e tensioni costituzionali
La giurisprudenza amministrativa ha oscillato tra esigenze di tutela dell’ordine pubblico e rispetto delle garanzie. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha tentato di razionalizzare il rapporto tra interdittiva e controllo giudiziario⁶, ma restano aperte le questioni relative alla proporzionalità e alla motivazione del provvedimento. La Corte EDU, nel caso De Tommaso c. Italia, ha ribadito la necessità di norme chiare e prevedibili anche in materia di prevenzione⁷.
5. Prospettive di riforma
- Per garantire un equilibrio tra prevenzione e diritti fondamentali, si auspica:
- l’introduzione di un giudice terzo nella fase istruttoria;
- l’ampliamento dei termini per il contraddittorio;
- una motivazione rafforzata e trasparente;
- un controllo giurisdizionale pieno e tempestivo.
6. Conclusioni
L’interdittiva antimafia è uno strumento necessario, ma non può operare in deroga permanente ai principi costituzionali. Solo un sistema che sappia coniugare efficacia e garanzie potrà dirsi davvero conforme allo Stato di diritto.
Luogo: la strada, IX aprile, S.N., TAORMINA, MESSINA, SICILIA
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