pippo manuli
Pensionato....opinionista per hobby, di fede repubblicana
Premessa
Questo intervento intende evidenziare profili di violazione del principio di proporzionalità, di incompletezza istruttoria e di irragionevolezza della valutazione prognostica posta alla base dell’informazione interdittiva emanata nei confronti della società (Alfa S.r.l. ), per implicito effetto estensivo, del nucleo familiare.
1. Contraddittorietà interna del provvedimento
A fondamento della interdittiva viene richiamata una vicenda del 2014/15 (ipotesi), relativa a un dipendente della prima impresa — all’epoca e tutt’oggi incensurato — indicato da un collaboratore di giustizia come “referente occulto” di un gruppo mafioso. Tuttavia, un Tribunale penale ha espressamente smentito tale ricostruzione, disponendo con decreto motivato la restituzione dell’azienda ai titolari, ritenendo “insussistenti” gli elementi per la misura reale.
2. Assenza di attualità e sproporzione dell’effetto espansivo
Dopo la pronuncia penale e in assenza di nuovi elementi indiziari, la interdittiva è stata estesa a una seconda società della medesima famiglia, operante da oltre 55 anni in settore analogo, come da sempre, attraverso un’applicazione estensiva del “rischio di permeabilità familiare”.
Tale estensione si pone in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 1863/2022, secondo cui “l’estensione del pericolo per effetto di meri vincoli parentali non è automatica, ma impone una rigorosa verifica dell’autonomia soggettiva ed economica delle entità coinvolte”.
3. Vizio istruttorio – omessa acquisizione da autorità locali
Non risulta acquisita, agli atti, alcuna relazione da parte delle forze dell’ordine territoriali (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), malgrado il lungo radicamento delle imprese nel territorio; tali autorità avrebbero potuto rappresentare dati oggettivi sull’attività economica, sull’assenza di condotte opache e soprattutto sulle frequentazioni istituzionali e culturali della famiglia, ben note e documentabili.
Come ribadito da Cons. Stato, Sez. III, n. 8840/2022, “la interdittiva deve fondarsi su una ricognizione completa, comprensiva di elementi a discarico, pena la sua illegittimità”.
4. Lesione dei principi di economicità, proporzionalità e buon andamento ex art. 97 Cost.
Le interdittive hanno paralizzato due imprese attive, produttive, già sottoposte a controlli e ispezioni, mai sanzionate, con pesanti danni morali ed economici per l’intero nucleo familiare. La reiterazione di provvedimenti fondati su ipotesi già ritenute non fondate dal giudice penale, senza aggiornamento del quadro istruttorio, costituisce abuso della discrezionalità amministrativa, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 24/2019).
Pertanto si prospetterebbe utile e giuridicamente lecito chiederne l’annullamento, e/o la sua sospensione in via amministrativa ex art. 91 D.lgs. 159/2011, previa rinnovata istruttoria comprensiva di:
– acquisizione delle informative delle autorità territoriali competenti;
– valutazione degli esiti del provvedimento penale favorevole e di eventuali altri accertamenti compiuti dalle forze dell’ordine.
– considerazione dell’intero contesto relazionale dei soggetti interessati; Sociale, Pubblico, Culturale e d’Impresa della famiglia coinvolta!
Luogo: scuola di alta formazione amministrativa, Salita S.Filippo, S.N., CALATABIANO, CATANIA, SICILIA
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