Con sentenza n.360 del 30/04/2024 il Tribunale di Siracusa ha rigettato il ricorso promosso da alcuni dipendenti del Comune di Siracusa avente ad oggetto l’esclusione dalle graduatorie per la progressione economica orizzontale.

In particolare, a sostegno del proprio ricorso, i ricorrenti lamentavano che secondo il regolamento dell’ente la ripartizione dei posti disponibili per le progressioni economiche doveva essere effettuata in pari numero per ciascuna categoria economica interna alla categoria professionale e non sulla scorta del punteggio per categoria generale e che, non essendo stata effettuata una ripartizione per singole categorie economiche, la categoria C/1 era penalizzata perché, secondo il disposto dell’art. 5 del CCNL comparto Funzioni Locali del 31.03.1999,

gli elementi di valutazione che il dirigente del settore deve prendere in considerazione sono inferiori rispetto a quelli delle categorie superiori e, dunque, il punteggio a questi attribuito ha più probabilità di essere inferiore rispetto ai dipendenti appartenenti alle altre categorie economiche.

Il Tribunale di Siracusa, in totale accoglimento delle eccezioni opposte dal Comune di Siracusa, assistito dall’avv. Luigi Randazzo dello Studio Gierrelex, ha innanzitutto acclarato la decadenza dei ricorrenti dal diritto di contestare l’esito della graduatoria afferente all’attribuzione della progressione economica orizzontale e le proprie valutazioni finali, per non avere gli stessi proposto ricorso alla Commissione di Riesame nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente delle graduatorie di merito.

Il Giudice del Lavoro ha, infatti, affermato un importante principio secondo cui l’impugnativa della graduatoria indirizzata a singoli Organi Comunali, senza formale ricorso proposto alla Commissione di Riesame (così come previsto dal Regolamento sopra richiamato) non può ritenersi correttamente formulata.

Nel caso di specie i ricorrenti avevano impugnato la determina di approvazione della graduatoria nel rispetto del termine previsto, tuttavia indirizzandolo, a mezzo pec, al Sindaco del Comune, al Segretario Generale del Comune, al Dirigente del Settore Risorse Umane e al Comandante della Polizia Municipale, non anche quindi alla Commissione di Riesame.

Ma vieppiù. Il Tribunale, anche a voler ritenere scusabile l’errore in cui erano incorsi i ricorrenti, ha rigettato il ricorso ritenendo la domanda non fondata nel merito.

Infatti, l’istituto della progressione economica orizzontale costituisce lo strumento, previsto dalla contrattazione collettiva e poi attuata mediante regolamentazione interna alle pubbliche amministrazioni, per premiare in modo selettivo, all’interno di ciascuna categoria, i lavoratori più meritevoli, al ricorrere di determinati criteri fondati sull’effettivo valore delle prestazioni rese.

Ogni altra diversa interpretazione si rivelerebbe contraria alla legge.

La ripartizione dei posti per singole posizioni economiche, come pretesa dai ricorrenti, ove non espressamente prevista e approvata, avrebbe comportato una violazione del criterio meritocratico basato sul maggior punteggio ottenuto dai dipendenti.

Peraltro, come sostenuto dall’avv. Luigi Randazzo, anche a voler ammettere la fondatezza della tesi interpretativa dei ricorrenti in ordine all’errata ripartizione dei posti disponibili per la progressione economica, i medesimi non hanno fornito specifici e decisivi elementi probatori idonei a far ritenere che sarebbero comunque rientrati nei 37 posti degli aventi diritto alla progressione economica.

Il Tribunale di Siracusa, sezione Lavoro, ha, quindi, rigettato il ricorso.

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