Dal 1° agosto 2025, l’INPS riconosce l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità anche agli assegni calcolati esclusivamente con il metodo contributivo. La soglia di riferimento per il 2026 è fissata a 611,85 euro mensili.

Questo cambiamento, atteso da anni da migliaia di lavoratori, è il risultato diretto di una pronuncia della Corte Costituzionale e di una circolare operativa dell’INPS pubblicata il 25 febbraio scorso.

Per capire perché questa novità abbia un peso specifico rilevante, occorre partire dall’inizio: da cosa sia l’assegno in questione, da chi ne aveva già diritto e, soprattutto, da chi ne era escluso fino a pochi mesi fa.

Che cos’è l’Assegno Ordinario di Invalidità

L’Assegno Ordinario di Invalidità — comunemente noto come AOI — è una prestazione previdenziale, non assistenziale. È disciplinato dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, e spetta ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale, accertata dalla Commissione Medico-Legale INPS.

Il fatto che sia una misura previdenziale ha una conseguenza precisa: il diritto non dipende dalla situazione economica del richiedente, ma dal percorso contributivo. Per ottenerlo servono almeno cinque anni di contributi versati, di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti la domanda. L’invalidità deve essere pari o superiore al 67% — ovvero la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo.

Un tratto peculiare dell’AOI riguarda la sua temporaneità strutturale. L’assegno viene riconosciuto per periodi di tre anni. Alla scadenza si effettua una visita di controllo: se la condizione permane, il beneficio viene rinnovato. Dopo tre riconoscimenti consecutivi — compreso quello iniziale, per un totale di nove anni — l’assegno viene confermato in via definitiva.

Compatibile con il lavoro, ma con limiti precisi

Una delle caratteristiche più rilevanti dell’AOI è la compatibilità con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Non decade se il beneficiario torna a lavorare, ma il reddito incide sull’importo erogato. Se il reddito da lavoro supera quattro volte il trattamento minimo INPS, l’assegno viene ridotto del 25%. Se supera cinque volte quel valore, la riduzione sale al 50%.

L’AOI viene erogato fino al compimento dei 67 anni, età alla quale la prestazione si chiude automaticamente. A quel punto si aprono due strade: se l’interessato ha maturato i requisiti contributivi necessari, l’assegno si converte in pensione di vecchiaia; in caso contrario, può trasformarsi in Assegno Sociale, misura a carattere assistenziale destinata a chi non ha raggiunto una contribuzione sufficiente.

La norma dichiarata incostituzionale: cosa prevedeva la riforma Dini

Per trent’anni, una distinzione normativa ha separato i titolari di AOI in due categorie con diritti differenti. La riforma Dini — legge n. 335/1995 — aveva introdotto il divieto di integrare al trattamento minimo le prestazioni calcolate interamente con il sistema contributivo. I cosiddetti contributivi puri, cioè i lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995, erano esclusi dall’integrazione.

In termini concreti: un lavoratore con invalidità elevata, contributi versati solo dal 1996 e un AOI di importo basso non poteva ricevere nemmeno la soglia minima di tutela. Continuava a percepire quanto calcolato sul suo montante contributivo, anche se questo lo lasciava ben al di sotto dei 600 euro mensili.

Con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato quella norma incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza: non è giustificabile che due lavoratori con lo stesso grado di invalidità e lo stesso basso importo di assegno ricevano un trattamento economico diverso solo per la data di inizio contribuzione.

Chi rientra nella nuova platea e da quando

La sentenza della Consulta ha effetto dal 10 luglio 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’integrazione al trattamento minimo dell’assegno d’invalidità contributivo è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, cioè dal primo giorno del mese successivo. Non è prevista retroattività: chi ha percepito un assegno inferiore al minimo prima di agosto 2025 non potrà richiedere ricalcoli per i periodi precedenti.

Le categorie che rientrano nel nuovo diritto all’integrazione sono: gli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo, quelli liquidati tramite opzione contributiva, e quelli della Gestione separata, compresi i casi di computo.

Importi 2026 e soglie reddituali da rispettare

Il trattamento minimo INPS ammonta a 611,85 euro mensili nel 2026, in aumento rispetto ai 603,39 euro del 2025 per effetto della rivalutazione annuale. L’integrazione porta l’AOI fino a questa soglia, ma non la supera.

L’accesso all’integrazione non è automatico per tutti. Il beneficiario deve rispettare determinati parametri reddituali aggiornati annualmente: il reddito personale annuo non deve superare due volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale.

Un aspetto tecnico rilevante, chiarito dalla circolare INPS: per l’assegno ordinario di invalidità non è prevista l’integrazione al minimo parziale né la cosiddetta “cristallizzazione”, cioè il mantenimento dell’importo in caso di superamento dei limiti di reddito.

Se i redditi superano le soglie previste, l’integrazione viene sospesa.

Come ottenere l’integrazione: automatica o su domanda

L’integrazione può essere riconosciuta d’ufficio — senza presentare domanda — se l’INPS è già in possesso dei redditi rilevanti ai fini della verifica del diritto. In questo caso, l’aumento viene applicato automaticamente con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025.

Se invece l’INPS non dispone dei dati reddituali aggiornati, l’interessato deve presentare una domanda di ricostituzione reddituale tramite portale INPS (con SPID, CIE o CNS), Contact Center o patronato.

Attenzione particolare per chi aveva già presentato domanda e si era visto respingere: chi in passato aveva presentato domanda di integrazione e si era visto rifiutare in base alla norma poi dichiarata incostituzionale può chiedere il riesame, a meno che il diniego non sia stato confermato con sentenza passata in giudicato. Le nuove istruzioni si applicano anche ai ricorsi pendenti davanti ai giudici del lavoro o alle commissioni INPS.