Prescrizione breve per il bollo auto: la Cassazione ha confermato quanto abbiamo sostenuto a lungo nelle diverse commissioni tributarie provinciali e regionali.

La Regione ha tre anni di tempo per richiedere, ai possessori di autoveicoli, il versamento del cosiddetto “bollo auto”, tecnicamente tassa di proprietà. Decorso questo termine la Regione nulla potrà più chiedere all’utente. Questo quanto ha sostenuto la Cassazione nell’ordinanza 13819 del 1° giugno 2018.

La Cassazione ha quindi confermato l’indirizzo delle Sezioni Unite di novembre sancendo, definitivamente, una corretta interpretazione della norma che ha creato non pochi contenziosi e ingiuste pretese da parte delle Regioni che invocavano il termine della prescrizione decennale. Al riguardo va ricordato che il termine di prescrizione parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo andrebbe pagato. La prescrizione inizia a partire non dall’anno in cui è dovuto il versamento ma dal 1° gennaio successivo. Solo per fare un esempio: se il bollo scade a luglio 2018, i tre anni iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2019; il che sta a significare che la prescrizione si compie solo alla mezzanotte del 31 dicembre 2021.

Ogni richiesta di pagamento intervenuta entro tale arco di tempo interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine da capo (per altri tre anni).Viceversa, le richieste successive ai tre anni sono illegittime e possono essere contestate. E’ bene ricordare che l’importo dovuto spesso viene iscritto a ruolo presso l’Ente di Riscossione (Agenzia delle Entrate/Riscossione o Riscossione Sicilia) ed emessa la conseguente “Cartella di pagamento”, volgarmente chiamata “Cartella esattoriale”.

Le dette cartelle seguono la stessa sorte della tassa di possesso. Quindi, ove l’utente dovesse ricevere la cartella recante la pretesa occorre verificare che il termine prescrizionale non sia decorso, all’esito della quale verifica è possibile impugnare la cartella notificata. Nella precedente legislatura se ne stava occupando la senatrice Simona Vicari che aveva correttamente interpretato la norma e che stava portando avanti un’iniziativa parlamentare per pervenire ad una norma di interpretazione autentica per risolvere la questione. Oggi l’Ordinanza della Cassazione risolve la questione.

Nei prossimi giorni affronteremo anche il tema della prescrizione delle “Cartelle esattoriali” per gli altri tributi per i quali vale lo stesso principio anche se con dei termini che approfondiremo.

LEGGI ANCHE:

Arriva il bonus pubblicità, ecco come ottenere il credito d’imposta