Mentre si scaldano i motori della campagna elettorale, in vista delle elezioni del 25 settembre, è da qualche giorno entrato in vigore il Decreto Aiuti Bis (Decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022), che ha introdotto importanti misure di welfare aziendale per arginare gli effetti imposti dal caro vita.
All’art. 12 il Decreto ha, per esempio, previsto l’innalzamento della soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti al dipendente dall’azienda, i cosiddetti “Fringe benefits”, compensi in natura sotto forma di beni e servizi (auto aziendale, cellulare, nido aziendale, assicurazione sanitaria ecc.) o anche buoni e voucher per la spesa e per i carburanti.
Grazie al nuovo decreto il tetto massimo di esenzione per il 2022 non sarà più di 258,23 (come previsto dall’art. 51 del Tuir), ma di ben 600 euro. Fino a tale soglia i benefit aziendali concessi ai lavoratori non potranno, dunque, essere tassati.
In più, tra le principali novità, vi è il fatto che nell’importo complessivo potranno essere inclusi anche bonus aziendali destinati al pagamento delle bollette domestiche di acqua, luce e gas.
Per tale misura saranno stanziati 86,3 milioni di euro per il 2022 e 7,5 milioni di euro per il 2023.
I benefit saranno cumulabili con il bonus carburante da 200 euro
A questi benefit si potrà aggiungere il bonus carburante da 200 euro, che potrà essere conteggiato a parte, raggiungendo così un totale erogabile esente IRPEF di 800 euro.
Come ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n.27/E, pubblicata a metà luglio, il voucher da 200 euro ad personam, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’art. 51, comma 3, che potrà essere utilizzato dai lavoratori, per i rifornimenti di carburante, sia per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano), che per la ricarica di veicoli elettrici.
Il bonus carburante non dovrà essere richiesto e non sarà necessario presentare ISEE. Saranno i datori di lavoro privati, che in tutta libertà potranno decidere se e a quali dipendenti erogare il bonus, anche sotto forma di premi di risultato.
Il bonus benzina sarà interamente deducibile per le aziende e non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente per il lavoratore.
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