Se finora il concorso ha rappresentato la via principale per arrivare alla dirigenza pubblica, ora la Camera apre anche a un canale interno, per una quota dei posti. Con il primo sì di Montecitorio al disegno di legge su merito e carriere, infatti, una quota di incarichi di seconda fascia potrà passare anche da un percorso interno, con prove e valutazioni, ma senza concorso “classico”. E la partita non si chiude qui: serve il voto del Senato.

Cosa ha approvato la Camera e perché se ne parla ora

La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge sulle disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e sulla valutazione della performance nella Pubblica amministrazione. Il provvedimento, proposto dal ministro per la PA Paolo Zangrillo, passa adesso all’esame del Senato: fino a quel momento non diventa legge.

Nel racconto del ministro, l’obiettivo punta dritto al reclutamento e alla tenuta del capitale umano: costruire una PA “capace di attrarre e trattenere talenti” e “innescare un cambiamento culturale che valorizzi il merito”. Parole che fotografano anche l’impianto del ddl: più peso a misurazione, valutazioni e percorsi di crescita legati ai risultati, non solo agli adempimenti.

Le tre vie per diventare dirigente di seconda fascia

Il 70% resta ai percorsi tradizionali

Il ddl non cancella i canali esistenti: l’accesso alla dirigenza di seconda fascia continua a passare, per il 70% dei posti, attraverso:

  • corso-concorso della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA): 50%;
  • concorsi RIPAM o banditi dalle singole amministrazioni: 20%.

La novità: fino al 30% con un percorso interno (senza concorso “classico”)

La parte nuova riguarda la quota restante, fino a un massimo del 30% dei posti disponibili. Qui il ddl apre un canale “interno”, riservato solo a chi lavora già nella Pa e possiede anzianità e requisiti precisi.

Chi può accedere al canale interno: requisiti e paletti

Il canale senza concorso aperto agli interni non vale per tutti. Il testo lo limita a:

  • funzionari con almeno 5 anni di servizio;
  • oppure personale dell’area dell’elevata qualificazione con almeno 2 anni di anzianità.

Resta fermo un punto che spesso si perde nel dibattito: serve comunque “il possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla dirigenza”. In altre parole, niente scorciatoie su lauree e requisiti formali: cambia il percorso, non i presupposti.

Se “salta” il concorso, cosa prende il suo posto: selezione, prova e valutazione

1) Selezione comparativa interna (con prove)

Il ddl sostituisce l’obbligo del concorso per quella quota con una selezione comparativa. Una commissione valuta titoli e attività già svolte, ma non solo: entrano anche prova scritta e colloquio.

2) Incarico temporaneo: tre anni, rinnovo una sola volta

Chi supera la selezione ottiene un incarico di tre anni, rinnovabile una sola volta. Qui si gioca il senso politico della riforma: la promozione passa da un periodo di prova lungo, con risultati osservabili sul lavoro.

3) Valutazione finale e conferma nei ruoli

La conferma arriva solo dopo una valutazione successiva affidata a un’altra commissione. Su tempi e passaggi, le ricostruzioni disponibili descrivono una finestra pluriennale di osservazione: Sky TG24 indica una nuova valutazione dopo il rinnovo; nello schema illustrato dal ministro, la seconda fase si lega all’osservazione e alla valutazione dopo alcuni anni dall’assegnazione dell’incarico. In ogni caso, il punto resta: l’ingresso stabile non scatta in automatico.

Commissioni “indipendenti”: come vengono composte (e cosa cambia per la trasparenza)

Il ddl affida le selezioni a commissioni di sette membri. La composizione mira a bilanciare interno ed esterno: quattro componenti interni e tre esterni; il ministro dettaglia anche il profilo degli esterni (esperti di valutazione e un presidente da un’altra amministrazione), con la partecipazione senza voto del superiore gerarchico e di un componente OIV in supporto.

È un passaggio chiave perché risponde a due critiche opposte:

  • chi teme la “cooptazione” guarda alle garanzie (pluralità, esterni, presidenza da altra amministrazione);
  • chi difende il concorso teme invece che il filtro, per quanto strutturato, dipenda troppo da valutazioni interne e performance già misurate dall’ente.

Dirigenza di prima fascia: metà concorso, metà sviluppo di carriera

Per la prima fascia, la cornice cambia ancora:

  • 50% dei posti tramite concorso per titoli ed esami;
  • 50% tramite sviluppo di carriera dalla seconda fascia, dopo almeno cinque anni di servizio nel ruolo dirigenziale, anche non continuativi.

Per i posti “generali” riservati allo sviluppo di carriera, il ddl richiama procedure selettive e comparative con commissione e lega l’inserimento in ruolo all’esito favorevole dell’osservazione e valutazione di un incarico temporaneo di livello generale.

Cosa succede adesso: l’iter al Senato e cosa monitorare

Il passaggio decisivo si sposta a Palazzo Madama: senza l’approvazione del Senato, il testo non produce effetti. Nel frattempo, i nodi da seguire restano concreti:

  • come ogni amministrazione tradurrà il canale interno in bandi e criteri;
  • quanto peseranno prove e colloqui rispetto alle valutazioni pregresse;
  • quale uniformità garantiranno le commissioni, soprattutto tra ministeri, enti centrali e territori.

FAQ

Il ddl elimina il concorso per diventare dirigente pubblico?

No. Per la dirigenza di seconda fascia restano i canali tradizionali che coprono il 70% dei posti (corso-concorso SNA 50% e concorsi RIPAM/amministrazioni 20%). La novità riguarda fino al 30% dei posti, accessibili con un percorso interno riservato a dipendenti della Pa.

Chi può accedere al percorso interno senza concorso “classico”?

Solo personale già nella Pubblica amministrazione: funzionari con almeno 5 anni di servizio oppure dipendenti dell’area dell’elevata qualificazione con almeno 2 anni di anzianità, mantenendo i titoli di studio richiesti dalla normativa per l’accesso alla dirigenza.

Se non c’è il concorso, cosa deve superare chi partecipa?

È prevista comunque una selezione comparativa interna: valutazione di titoli e attività svolte, più prova scritta e colloquio, affidati a una commissione.

L’incarico diventa definitivo subito dopo la selezione?

No. Dopo la selezione si accede a un incarico temporaneo di tre anni, rinnovabile una sola volta; poi scatta una valutazione finale da parte di una commissione per l’eventuale conferma nel ruolo dirigenziale.

Quando entrano in vigore queste regole?

Non subito: la Camera ha approvato il testo in prima lettura. Per diventare legge serve anche l’approvazione del Senato (e il completamento dell’iter).