La procura della FIGC ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per le cosiddette ‘manovra stipendi, partnership e agenti‘.

Si è appreso che il procuratore federale Giuseppe Chiné ha contestato al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) per i tre filoni.

La contestazione si va ad aggiungere alla questione plusvalenze, per la quale è previsto il 19 aprile un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti per i bianconeri. Sui tre filoni odierni, la Juventus ha due settimane di tempo per presentare le sue controdeduzioni.

Gli altri club

Le posizioni dei sei club (Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari) che hanno trattato, sottoscritto o comunque pattuito “accordi confidenziali in operazioni di mercato senza provvedere al deposito della modulistica federale e/o provvedendo a depositare documenti recanti pattuizioni diverse da quelle concluse” saranno valutate a conclusione delle indagini in corso da parte della magistratura. Lo ha fatto sempre sapere la Procura della Federcalcio.

Cosa dice l’articolo 4.1?

L’articolo 4.1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) riguarda la lealtà sportiva. In particolare, l’articolo afferma che “la lealtà sportiva, come principio fondamentale dell’attività sportiva, deve essere rispettata e difesa da tutti, in ogni circostanza e in ogni fase della gara, con attenzione e rispetto per gli avversari, per gli arbitri e per le regole del gioco”.

L’articolo 4.1 del CGS della FIGC sottolinea l’importanza della lealtà sportiva nel gioco del calcio e richiede a tutti i partecipanti di rispettare questo principio fondamentale. La lealtà sportiva richiede ai giocatori di essere onesti e fair play, rispettando gli avversari, gli arbitri e le regole del gioco. In caso di violazione della lealtà sportiva, il CGS prevede sanzioni disciplinari per i trasgressori.

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