Il Ministero dell’Interno definisce con precisione le modalità di partecipazione ai referendum dell’8 e 9 giugno. Un documento di 224 pagine, suddiviso in 27 capitoli, guida le operazioni dei seggi elettorali. Il capitolo 17.7, intitolato Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o protesta, stabilisce regole chiare per gestire i comportamenti degli elettori.

Rifiuto delle schede e astensione

Gli elettori possono scegliere di partecipare solo ad alcuni referendum in caso di votazioni multiple. Le istruzioni precisano: “Nel caso di svolgimento di più referendum l’elettore può anche astenersi dalla partecipazione al voto per uno o più di essi e quindi può legittimamente ritirare la scheda per alcuni referendum e rifiutarla per altri”. In questo scenario, gli scrutatori annotano nei registri e nelle liste sezionali i referendum ai quali l’elettore non partecipa. Questi elettori non risultano come votanti per i referendum rifiutati, garantendo un conteggio accurato dei partecipanti.

Non votante: il caso del rifiuto totale

Chi si rifiuta di ritirare tutte le schede elettorali non rientra nel conteggio dei votanti. Le istruzioni specificano: “Qualora il seggio abbia già ‘registrato’ l’elettore nella lista sezionale o nel registro per l’annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di questi documenti, a una ulteriore annotazione con la dicitura: ‘Non votante’”. Questa procedura evita errori nel calcolo del numero complessivo di elettori che partecipano al voto, mantenendo la correttezza dei dati ufficiali.

Restituzione della scheda e annullamento

Un caso diverso si verifica quando l’elettore ritira le schede ma le restituisce al presidente di seggio senza entrare in cabina. In questa situazione, le istruzioni stabiliscono che “si configura una ipotesi di annullamento della scheda” e “l’elettore è conteggiato come votante”. La scheda restituita senza espressione di voto viene annullata, ma la presenza dell’elettore al seggio contribuisce al conteggio totale dei votanti.