Da oggi, venerdì 19 giugno, scatta la nuova stretta sul telemarketing aggressivo di luce e gas. Le aziende del settore non potranno più contattare i consumatori per proporre offerte commerciali, salvo nei casi in cui sia stato il cliente stesso a chiamare o ad aver espresso in modo esplicito la volontà di riceverle. La novità è stata introdotta dal Decreto Bollette, convertito in legge lo scorso aprile e integrato nel Codice del Consumo, con l’obiettivo di tutelare i consumatori in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.

Stop alle chiamate a freddo

La norma, che modifica l’articolo 51 del Codice del Consumo, rende illegale proporre contratti di luce e gas tramite chiamate o messaggi se non c’è un consenso esplicito, preventivo e tracciabile del consumatore. I call center non potranno più utilizzare la tecnica della chiamata a freddo per prendere di sorpresa l’interlocutore. Gli operatori potranno contattare i cittadini solo se c’è una richiesta esplicita, per esempio tramite la compilazione di un form online, oppure se sono già clienti e hanno autorizzato il marketing.

Il divieto generale di sollecitazioni commerciali telefoniche non riguarda solo le chiamate, ma include anche l’invio di messaggi. I contatti telefonici dovranno inoltre essere effettuati da un numero che identifichi univocamente l’azienda.

Contratti nulli e onere della prova ribaltato

Se un call center riesce a estorcere una risposta affermativa violando queste regole, il contratto è nullo. È uno dei punti più rilevanti della riforma: la norma sposta l’onere della prova sulla compagnia energetica. In caso di controversia, sarà l’operatore a dover dimostrare che il cliente abbia effettivamente dato il consenso o richiesto il contratto, non più il consumatore a dover provare il contrario.

Le sanzioni: AGCOM può sospendere le linee

I consumatori potranno segnalare eventuali violazioni al Garante per la protezione dei dati personali e all’AGCOM, che può procedere alla sospensione delle linee telefoniche utilizzate dai call center scorretti. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ora il potere di rintracciare i call center grazie all’obbligo di usare numeri univoci e identificabili. È inoltre previsto che il Garante della privacy, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate senza previo consenso, possa chiedere ad AGCOM di procedere alla sospensione delle linee.

Cosa manca ancora: il numero identificativo a tre cifre

Il Codacons ha definito la riforma “una rivoluzione per i consumatori, che interessa sia l’odioso fenomeno del telemarketing, sia gli acquisti online”, sottolineando che pone in capo agli operatori l’obbligo di dimostrare la validità del contratto stipulato. L’associazione segnala però che l’iter sul telemarketing non è ancora concluso: manca infatti il numero identificativo univoco a tre cifre da assegnare agli operatori di luce e gas, misura prevista dal decreto e al vaglio dell’AGCOM, che servirà ai consumatori per identificare in modo immediato il chiamante.

La novità per gli acquisti online: recesso più facile

Da oggi entra in vigore anche un’altra tutela per i consumatori che effettuano acquisti online. I siti di e-commerce devono mettere a disposizione una funzione che permetta di esercitare più facilmente il diritto di recesso, prevista dalle nuove norme sui contratti conclusi a distanza, per richiedere un reso in modo più semplice e intuitivo.

Per i contratti luce e gas attivati online, gli operatori dovranno integrare sulla loro vetrina un tasto ben visibile con scritto “Recedi dal contratto” o “Accedi online”. Una volta completato il recesso, il sistema emetterà una ricevuta tracciabile con data e ora, utile in caso di future contestazioni.