I giudici del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana hanno accolto il ricorso presentato dalla società Cure ortopediche traumatologiche (Cot) e annullato il decreto assessoriale 707 del 2022 nella parte in cui limita l’incremento tariffario che spettava alle strutture private accreditate alla cura dei pazienti affetti da Codiv-19 durante l’emergenza abbiano operato dal 1° gennaio 2021 e non anche durante il 2020.
La Cot assistita dall’avvocato Filippo Pacciani ha presentato un ricorso al Cga contro l’assessorato regionale alla Salute per chiedere la riforma della sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto il ricorso di primo grado. “Come noto – scrivono i giudici nella sentenza – l’esigenza di contenere il contagio da Covid-19 ha indotto tutte le Istituzioni ad adottare provvedimenti idonei e tempestivi. La necessità di fronteggiare il contagio del virus Covid-19 ha imposto spesso l’utilizzo dei poteri straordinari esperibili in tempo di emergenza”.
La società ha fornito delle prestazioni previsto dal contratto sino alla cessazione l’11 maggio 2020, ricevendo, la somma di 73 mila euro in applicazione delle tariffe previste dall’accordo quadro. Con decreto legge del 19 maggio del 2020 è stato introdotto dal governo nazionale un nuovo regime economico in deroga ai tetti di spesa del settore sanitario.
In base alle norme alle Regioni era concessa la facoltà di riconoscere un aumento della retribuzione stabilita per le strutture sanitarie coinvolte nella cura dei pazienti affetti da Covid-19. La regione siciliana con decreto assessoriale 4 agosto 2022 numero 707 ha riconosciuto l’incremento tariffario e la tariffa per le funzioni assistenziali soltanto “a far data dal 1° gennaio 2021”. Per i giudici del Cga una decisione illegittima. “La scelta, infatti, – si legge nella sentenza – di precludere alle strutture private coinvolte nel primo periodo della pandemia in cui maggiore era l’esigenza di supporto del sistema sanitario pubblico è irragionevole per disparità di trattamento”.






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