La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con tre sentenze ha annullato gli avvisi di accertamento Imu, per un importo complessivo per gli anni 2016, 2017 e 2018 di circa 460.000  euro, emessi dal Comune partenopeo  nei confronti di un ente ecclesiastico che svolge attività di formazione del clero.

Le sentenze si pronunciano sul tema particolarmente rilevante e controverso della esenzione Imu degli immobili degli enti ecclesiastici che sono destinati alle attività previste dalla legge come esenti, esercizio del culto, ma che spesso i Comuni sottopongono a  tassazione per vari motivi e, in particolare, quando non vengono utilizzati a tal fine perché oggetto di ristrutturazioni.

Nella fattispecie in esame il Seminario, assistito dall’avvocato Angelo Cuva , oltre ad eccepire il difetto assoluto di motivazione degli atti, evidenziava che gli enti, dotati di personalità giuridica secondo il diritto canonico, in base alle disposizioni di cui alla legge 222/1985 sono considerati enti ecclesiastici facenti parte ex lege della categoria degli enti non commerciali che perseguono scopi di religione e di culto.

In ragione di tale natura, godono, con riferimento agli immobili da loro posseduti, di un particolare trattamento tributario come prevede una legge del ‘92 secondo cui sono esenti dall’imposta i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto. Il Comune solo con le controdeduzioni eccepiva che l’immobile in questione, negli anni oggetto di contestazione ( 2016,17,18), non era utilizzato per l’ospitalità dei religiosi ne per le attività formative del clero ma era oggetto di “incisivi lavori di ristrutturazione” e, pertanto, non poteva godere dell’esenzione prevista dalla legge.  Secondo la Commissione provinciale, invece, “premesso che l’esenzione invocata dalla parte ricorrente è subordinata dalla legge alla compresenza della duplice condizione.

In questo  caso non può dubitarsi che la destinazione del bene sia proprio quello che consente l’esenzione ossia l’ospitalità di religiosi provenienti da tutto il Paese impegnati in attività di culto”.

I giudici, in particolare, osservano che “appare invero irragionevole affermare che solo per la indisponibilità determinata dalla esecuzione di lavori indifferibili di ristrutturazione, di cui vi è ampia prova agli atti, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, venga meno la destinazione originaria del bene perché momentaneamente inagibile”. Per tali ragioni la Commissione ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati.

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