I giudici del consiglio di giustizia amministrativa hanno confermato l’esclusione della lista Italia Sovrana. È stato respinto l’appello presentato da Fabio Maggiore, candidato all’elezione per il presidente della Regione.

I giudici amministrativi hanno confermato decisione di primo grado

I giudici amministrativi d’appello presieduti da Rosanna De Nictolis hanno confermato la decisione del primo grado. Le liste erano state escluse per vizi di forma dall’ufficio centrale regionale per l’elezione del presidente della Regione Siciliana presso la Corte d’appello e l’ufficio territoriale del governo.

La lista regionale di Italia Sovrana e popolare era stata respinta perché la sottoscrizione del mandato alla presentazione della lista è stata autenticata da un soggetto non legittimato da un avvocato e non da un notaio.

La sentenza

“Nel regolare l’assetto delle competenze in ordine alla autentica di firma, il legislatore bilancia gli interessi dei soggetti che presentano atti del procedimento elettorale con l’interesse delle professioni ordinistiche al rispetto delle reciproche competenze – si legge nella sentenza – Anche in altri ambiti il legislatore stabilisce, secondo una discrezionalità tipica della politica legislativa, e come tale insindacabile, il riparto di competenza tra avvocati e notai quanto al potere di autentica di firma. Limitando l’indagine a un atto che partecipa della stessa natura giuridica di mandato di quello per cui è processo, vale a dire la procura alle liti, compete agli avvocati il potere di autentica della sottoscrizione della procura speciale alle liti se apposta a margine o in calce al ricorso cui si riferisce, e solo ai notai il potere di autentica della procura speciale separata e della procura generale. Sicché, in conclusione, non può affermarsi che l’attuale regime differenziato sia frutto di una svista legislativa o di un cattivo coordinamento delle norme che si sono succedute nel tempo, sembrando piuttosto frutto di una scelta espressa consapevole e discrezionale, frutto di un bilanciamento di interessi, che non appare manifestamente irragionevole, e che non crea eccessivi aggravi ai cittadini”.

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