I giudici della Corte dei Conti, presieduti da Vincenzo Lo Presti, hanno condannato il maresciallo della guardia di finanza Domenico Berlich a risarcire l’arma con 10 mila euro per i danni di immagine.

Il finanziere in servizio alla polizia giudiziaria della procura di Catania era rimasto coinvolto in un lungo procedimento penale iniziato con l’arresto nel giugno del 2015 con l’accusa di concussione per aver riscosso da un avvocato la somma di 2 mila euro che il maresciallo gli avrebbe imposto prospettandogli in alternativa la denuncia per bancarotta fraudolenta e per associazione per delinquere di stampo mafioso. L’avvocato secondo la ricostruzione dell’inchiesta avrebbe dovuto pagare 5 mila euro.

A novembre del 2016 il giudice condannava Berlich accusato di concussione a 2 anni e 8 mesi e l’interdizione dai pubblici uffici per 3 anni.

Nel 2021 la corte d’appello confermava la sentenza così come la Cassazione a gennaio del 2022. Per il procuratore della Corte dei Conti “la strategia delittuosa perpetrata dal convenuto ha offuscato l’immagine della pubblica amministrazione, – come si legge nella sentenza – che, in tal modo è apparsa alla comunità come un sistema diretto a conseguire logiche del tutto estranee rispetto ai fini pubblici da perseguire. Sotto il profilo oggettivo, secondo il pm, Domenico Berlich ha perpetrato un delitto (concussione) connotato da un grave disvalore, manifestato da un palese intento costrittivo”.

Per i giudici contabili il maresciallo va condannato a risarcire la Guardia di Finanza “in considerazione delle funzioni esercitate dal convenuto (al riguardo non ha rilievo la circostanza che lo stesso fosse solo un sottufficiale e non un ufficiale dato che ha commesso uno dei delitti più gravi (concussione) propri di un pubblico ufficiale, della gravità della sua condotta (considerata nella sua astratta portata e nella sua concreta estrinsecazione, per come innanzi descritte) e del clamor fori della vicenda che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del convenuto appare sussistente tenuto conto delle notizie di stampa infine, nessuna rilevanza, sulla quantificazione del danno, possono avere, nella fattispecie, le condizioni di salute e la natura isolata della condotta contestata considerata la gravità del delitto commesso”.