Dar del “metodo mafioso” alle azioni degli amministratori comunali non è reato di diffamazione. Lo ha stabilito un giudice che si pronunciava su quanto avvenuto in Consiglio Comunale a Marineo nel 2025 quando, nelle dichiarazioni di voto al termine di una seduta del Consiglio, i componenti di un intero gruppo consiliare definivano “mafiosi” i modi di fare dell’amministrazione, denunciando in Consiglio Comunale pressioni ricevute per votare favorevolmente la proposta in discussione.

La vicenda

La storia, finita in tribunale e conclusasi con l’archiviazione definitiva lo scorso 2 aprile, riguarda lo scontro politico fra l’assessore del Comune di Marineo Alberto Cangelosi e il gruppo di opposizione “Marineo al centro” composto da Francesco Ribaudo, Ciro Fabio e Alberto Cangialosi, Beatrice Di Sclafani, Francesco Li Castri e Carlo Greco.

Era il 23 ottobre del 2025 quando veniva pronunciata la frase che non è andata già all’assessore Cangialosi che, dopo lo scontro politico, presentava querela per diffamazione aggravata contro Rita Ribaudo, Salvatore D’Amato e Giusi Calderone sostenendo che quell’accusa di “metodi mafiosi” travalicasse la continenza e il limite della critica politica.

I fatti

Durante una dichiarazione di voto i consiglieri del gruppo “Marineo al Centro” avevano definito come “mafiosi” i modi di fare dell’amministrazione comunale. La querela era giunta proprio dagli esponenti di governo della città. Ma la Procura di Termini, analizzata la querela che ipotizzava la diffamazione, ne chiedeva l’archiviazione. Tuttavia, il Sindaco e alcuni componenti della maggioranza si opponevano chiedendo al Gip di pronunciarsi sulla vicenda. Gli indagati, difesi dagli avvocati Antonio Di Lorenzo e Salvatore Aiello, presentavano al Gip le loro motivazioni chiedendo la conferma dell’archiviazione

Dar del “metodo mafioso” non è reato ma diritto di critica

Per il giudice di Termini Imerese Gregorio Balsamo, però, quella frase non travalica il limite e rappresenta una “critica politica”. Con il decreto di archiviazione del 2 aprile, ormai non più impugnabile, il Gip, così, ha messo la parola fine alla  vicenda.

Il filo sottile

Nella sua decisione il Gip spiega i motivi: “Nel caso di specie, il diritto di critica è stato esercitato in funzione di controllo e di critica all’operato politico; in tal caso, la possibilità di esprimere le proprie opinioni è
sottoposta a limiti meno stringenti rispetto a quelli ordinari di valutazione (veridicità della notizia, continenza delle espressioni e interesse pubblico nella conoscenza dell’informazione)” scrive il Gip.

“Non vi è dubbio che, nonostante le frasi declamate da Ribaudo Rita per conto dell’intero gruppo politico di appartenenza possano essere state percepite come esclusivamente e personalmente diffamatorie dagli opponenti, queste in realtà rispettino tutti i limiti che il legislatore ha posto a fondamento di un libero esercizio del diritto di critica in ambito politico, nel caso concreto da intendersi come controllo sulla gestione
del bene pubblico a tutela dei consociati, destinatari delle informazioni” aggiunge.

Espressione deprecabile ma non diffamatoria

“In ogni caso… l’espressione riferita, seppur aggressiva e deprecabile, non esorbita il limite della continenza, essendo comunemente utilizzata, a volte impropriamente, per definire un atteggiamento genericamente prevaricatore, come quello denunciato dal gruppo consiliare sotto esame nel corso della dichiarazione di voto” conclude.

Una decisione destinata, probabilmente, a diventare elemento anche in altri giudizi che potrebbero instaurarsi in seguito proprio per effetto dell’uso sempre più comune di espressioni simili e della sensibilità che porta i destinatari di tali espressioni a ritenersi offesi nell’essere accostati ai metodi di Cosa Nostra.

 

(foto tratta dal sito dell’Amministrazione comunale di Marineo)