Ecco il provvedimento con il quale il presidente della terza sezione del Tar di Palermo facente funzioni Aurora Lento ha accolto il ricorso presentato da circa 200 palermitani e sospeso il provvedimento della Ztl fino al 6 aprile quando ci sarà l’udienza per la richiesta di sospensiva.

Con questo provvedimento sono stati sospesi la deliberazione n. 787 del 24 dicembre 2015 del Consiglio Comunale di Palermo, pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a far data dal 28 dicembre 2015, avente ad oggetto «aggiornamento e rimodulazione del contratto di servizio AMAT Palermo 9 s.p.a.» nella parte in cui si approvano «le tariffe dei permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato a ZTL, le tariffe delle aree soggette a sosta tariffata (Zone Blu), le tariffe del servizio di rimozione coatta dei veicoli in vigore a far data dall’ 1/1/2016» e si disciplinano gli importi delle tariffe medesime, nonché le condizioni e le modalità operative per l’accesso alle due ZTL previste (denominate «ZTL 1» e «ZTL 2»), nonché nella parte in cui si approva la rimodulazione del contratto di servizio con l’AMAT s.p.a.

Llo schema di contratto di servizio tra AMAT s.p.a. e Comune di Palermo, allegato alla predetta deliberazione n. 787 del 2015, come per effetto della stessa rimodulato, limitatamente all’art. 13, comma 1, lett. d), all’art. 13, ultimo comma e all’art. 14.

L’ordinanza n. 79 del 22 gennaio 2016 del dirigente dell’area della partecipazione, del decentramento, servizi al cittadino e mobilità del Comune di Palermo, con la quale vengono introdotte le nuove tariffe per le aree di sosta a pagamento.

La delibera n. 28 del 16 febbraio 2016 della Giunta comunale di Palermo, con la quale è stato approvato il «Disciplinare tecnico della ZTL Centrale» (anch’esso impugnato), «quale ridefinizione organica dello schema delle modalità operative allegato alla Deliberazione di G.C. n. 166/2015» e si è deciso di «prendere atto delle tariffe annuali, mensili e giornaliere» in essa riportate, modificative rispetto a quelle approvate con 10 la sopra citata delibera n. 787 del Consiglio comunale, dando «mandato agli uffici competenti di procedere all’emanazione degli atti amministrativi consequenziali per l’istituzione della ZTL Centrale, ivi compresa la definizione analitica dei confini»..

La conseguente ordinanza n. 161 del 18 febbraio 2016, del dirigente dell’area della partecipazione, del decentramento, servizi al cittadino e mobilità del Comune di Palermo, avente per oggetto «Zona a Traffico Limitato Centrale Misure di limitazione della circolazione veicolare per il contenimento dell’inquinamento atmosferico Regolamentazione accesso, transito e sosta» e del «disciplinare tecnico della ZTL» ad essa allegato.

La delibera n. 32 del 27 febbraio 2016 della Giunta comunale di Palermo, con la quale si è deciso di «approvare una ulteriore misura di agevolazione/differenziazione per la categoria dei residenti, dei domiciliati e degli accasermati nella ZTL Centrale, prevedendo una riduzione percentuale del 10% sull’importo di euro 100 previsto per la categoria dei residenti, dei domiciliati e degli accasermati», ponendo la relativa minore entrata a carico dell’AMAT, imponendo alla stessa di rimodulare il budget 2016 in modo da «tener conto della agevolazione prevista dal presente provvedimento senza che la stessa comporti alcun onere a carico del bilancio Comunale»;
T utti gli atti esecutivi, pregressi e presupposti, connessi e dipendenti.

Per il giudice ci sono tutti gli estremi per sospendere i provvedimenti visto le “asserite difficoltà riscontrate dall’utenza nell’acquisizione dei permessi per l’ingresso nella ZTL prima della sua entrata in vigore prevista per il 31 marzo 2016 – si legge nel provvedimento –  tali difficoltà trovano riscontro in vari articoli di stampa;
Considerato che la trattazione dell’istanza cautelare da parte del collegio, prevista per il 6 aprile 2016, non risulterebbe, sotto tale profilo, tempestiva;
Ritenuto, pertanto, che sussista una situazione di “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione” dell’istanza cautelare e, pertanto, il presupposto richiesto dall’art. 56 cpa per l’adozione di misure cautelari interinali con decreto presidenziale;
Rilevato che non sembra possa derivare alcun serio inconveniente per il Comune di Palermo e per l’AMAT dal differimento per pochi giorni dell’entrata in vigore della ZTL.

Per questo motivo il presidente accoglie l’istanza di cautela interinale di cui in motivazione e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati sino alla camera di consiglio del 6 aprile 2016 (costituente termine ultimo degli effetti del presente decreto) nella quale si avrà la trattazione collegiale della domanda finalizzata a ottenere la sospensiva degli stessi.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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