I giudici della prima sezione civile della corte d’appello di Palermo, presieduti da Giovanni D’Antoni Francesco Micela, hanno respinto il ricorso presentato dal deputato dell’assemblea regionale siciliana Giuseppe Sebastiano Catania (FdI), eletto nel corso della tornata elettorale del 25 settembre 2022 e confermato la sua ineleggibilità.

Il ricorso era presentato contro Melania Fontana, Claudio Collodoro e Giuseppe Dellaria, elettori iscritti nelle liste del Comune di Gela assistititi dagli avvocati Giovanni e Alessandro Immordino.

La sentenza

“Risulta chiaro già nel giudizio di primo grado, che Catania dal 26.06.2018, e dunque anche alla data delle consultazioni elettorali del 25.09.2022, rivestiva la carica di vice presidente del Cda del Gal Terre del Nisseno scarl, ed è, dunque, amministratore di tale società. Tale carica, peraltro, non risulta essere stata dismessa nemmeno in epoca successiva, almeno sino all’instaurazione del presente giudizio – si legge nella sentenza – Risulta accertato sulla base della documentazione prodotta che il Gal ‘Terre del Nisseno’ ha percepito rilevanti contributi economici dalla Regione Siciliana, impiegati per «promuovere l’avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private. La conclusione che tale ente svolga funzioni, per la cui attuazione riceve contributi regionali, che hanno una forte influenza sul territorio”. Secondo i giudici è confermata l’ineleggibilità del deputato Catania.

Lo scorso gennaio la prima sentenza

A fine dello scorso gennaio i giudici della prima sezione civile del Tribunale di Palermo presieduti da Francesco Micela hanno accolto il ricorso presentato da Melania Fontana, Claudio Collodoro e Giuseppe assistititi dagli avvocati Giovanni e Alessandro Immordino e dichiarato ineleggibile il deputato dell’Ars Giuseppe Sebastiano Catania.

“Ritiene il collegio – si legge nella sentenza di primo grado – che sia integrata la causa di ineleggibilità dato che Catania al momento delle elezioni rivestiva la carica di amministratore del Gal Terre del Nisseno, società senza scopo di lucro che gode di contributi da parte della Regione; ed invero, il Gal nisseno rientra nel novero dei soggetti che percepiscono contributi regionali per il loro funzionamento e per il perseguimento degli scopi istituzionali loro propri, con conseguente riconduzione della qualifica di amministratore ricoperta dal resistente Catania fra le posizioni che ne escludono l’accesso alla carica di deputato parlamentare”.