“La riforma della giustizia tributaria realizzata con la legge 130 del 2022, nel suo disegno generale, costituisce un passaggio di rilevanza storica sia perché è intervenuta in modo strutturale sulla composizione degli organi giudicanti regolata da un impianto normativo risalente al 1992, sia perché ha utilizzato una opportunità che abbiamo più volte definita – unica ed irripetibile (parlando, addirittura, di un “punto di non ritorno”), che è quella fornita dalla Ue e cioè dal Recovery fund, nell’attuazione del Pnrr.

Chiaramente ogni riforma di sistema, di tale portata, non può essere immune da imperfezioni e criticità che però, nel nostro caso, non impediscono di affermare che è stato centrato l’obiettivo più importante e direi caratterizzante in termini identitari e di visione della riforma e, cioè, quello relativo al mantenimento e rafforzamento di una giurisdizione speciale in materia tributaria, costituita da giudici professionali ed a tempo pieno, non part-time, assunti mediante concorso con esami sulle materie attinenti le funzioni giurisdizionali esercitate”.

E’ quanto afferma l’avvocato Angelo Cuva vicepresidente unione nazionale camere avvocati tributaristi. “Non vi è dubbio che la legge – accanto ad altre rilevanti innovazioni, consente di realizzare questo obiettivo prioritario che la allinea alle altre giurisdizioni e alle garanzie costituzionali sul giusto processo di cui all’art.111, seppur contenendo delle altre disposizioni (di cui alcune relative al rito) che evidenziano dei profili negativi sui quali non possiamo in questa sede soffermarci.

Ma la criticità più rilevante e grave del momento attuale è legata al reale e tempestivo avvio della riforma ordinamentale realizzata con la L. 130/2022. E’, infatti, necessario che vengano introdotti con urgenza dei correttivi al regime transitorio che incidendo sui criteri di reclutamento dei magistrati tributari facciano si che tale fase sia contenuta in tempi ridotti e ragionevoli per dare pienezza applicativa all’esigenza primaria di avere solo giudici che siano dedicati a tempo pieno all’amministrazione della giustizia tributaria. In questo particolare momento il cuore della riforma, i suoi benefici, il risultato che abbiamo definito storico rimane – in qualche modo – “sospeso” , condizionato, in una dimensione “potenziale” e non attuale se non va a regime il processo di reclutamento dei giudici professionali. Su questo tema bisogna, quindi, concentrare l’attenzione in termini di interventi normativi urgenti che riguardano i concorsi, per evitare che si abbiano due giustizie tributarie, una virtuale e potenziale ed una effettiva sostanzialmente analoga al sistema pre riforma, ma anche per impedire – in relazione al decalage attualmente previsto – che si possa determinare una forte limitazione se non una paralisi dell’attività delle Corti.

“Altro tema attuale e di particolare rilievo per la giustizia tributaria – è qui parlo come componente della commissione di diritto tributario del CNF -, che è stato correttamente rilevato proprio dal rappresentante del CNF nell’inaugurazione dell’Anno giudiziario in Cassazione, è quello relativo all’utilizzo della giustizia predittiva e dell’intelligenza artificiale.

In particolare in quella sede si è fatto riferimento al progetto PRO. DI. GI. T. al quale il CNF venne invitato a collaborare dal Consiglio di Presidenza in qualità di partner, progetto predisposto con l’ambizione di poter costituire una banca dati delle decisioni di merito delle Corti Tributarie da porre a disposizione del Cittadino e del Giudice Tributario. Si deve però rilevare che l’ambizione della innovazione deve coniugarsi con la massima trasparenza e condivisione tra i soggetti chiamati a collaborare: “un progetto così ambizioso può raggiungere i risultati sperati solo attraverso una costante e concreta interlocuzione che invece è mancata nel fondamentale momento delle modalità di valutazione delle sentenze di merito – aggiunge Cuva –  In assenza dell’avvocatura, tale procedimento è stato affidato a sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, per i quali non esiste, né ad oggi può esistere, una valutazione di conformità con la normativa europea, in particolare con l’Artificial Intelligence ACT di recente approvato dal Parlamento Europeo (13 marzo 2024) . Sappiamo, per esserci confrontati con il Consigliere Corsini, che il nuovo Consiglio di Presidenza sta facendo una valutazione complessiva di tale progetto e auspichiamo che in tale contesto l’Avvocatura possa essere nuovamente coinvolta per dare il suo contributo ad un processo che alla fine deve – a nostro parere – portare alla istituzione di un Autority terza ed indipendente che garantisca che la progettazione e la gestione dei processi di Intelligenza artificiale applicati alla giustizia tributaria e la definizione degli algoritmi sia realizzata in modo da salvaguardare i diritti costituzionali dei contribuenti, con specifico riferimento ai principi di legalità e di capacità contributiva”.