Una foto alla scheda per dimostare di aver votato tizio o caio. Quante volte abbiamo sentito di elettori denunciati per questa pratica. Nonostante esista un divieto non solo di scattare la foto ma perfino di portare il cellulare nella cabina elettorale questa cattiva abitudine non viene meno e in tanti sono convinti che si tratti, comunque, di una piccola infrazione. Ma adesso la Cassazione esclude che sia così e pone le basi per pene decisamente severe.

Da qui l’appello al voto di un giurista esperto come l’avvocato Nino Caleca che invita ad attenzione, prudenza e correttezza. Lo riportiamo per intero

“Carissimi elettori,
pochissimo tempo ci separa ormai dal fatidico giorno. Questo fine settimana terminerà con il nostro ingresso nella cabina elettorale. Finalmente potremo aprire quella tendina e, lontano da occhi indiscreti, contribuire alla salvezza della nostra cara Italia. È doveroso però conoscere bene le regole del gioco per non cadere nella tentazione di portarsi a casa una prova della propria “diligenza”. Si è, infatti, accertato che, in quel preciso istante, molti elettori, travolti da una passione artistica, non riescono a resistere alla tentazione di scattare una foto ricordo.

È per questo che nel 2008 si è avvertita l’esigenza di prevedere la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a 1000 euro per chi contravviene al divieto di introdurre il cellulare all’interno della cabina elettorale.

Fino a pochi giorni fa, però, ci si era convinti di poter farla franca appellandosi o alla particolare tenuità del fatto ovvero alla circostanza di non essere stati invitati dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione a depositare il telefono prima dell’ingresso in cabina.

Da qualche giorno però le regole sembrano essere più chiare, alla luce della sentenza del Suprema Corte (n. 9400/18) che ha chiarito l’inutilità della minimizzazione del fatto. Secondo la Cassazione la gravità di scattare una foto, o anche solamente di introdursi in cabina elettorale senza aver prima consegnato il cellulare, non può rientrare tra i fatti di particolare tenuità non punibili ai sensi dell’art. 131 bis c.p.

Ed ancora, al presidente dell’ufficio elettorale spetta meramente il compito di invitare l’elettore, il divieto di portare con sé il cellulare resta comunque in capo a quest’ultimo che, pertanto, incorrerà nelle sanzioni previste se non consegnerà il telefono prima del voto. Buon fine settimana Italia”.

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