“Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”. Con questa semplice e salomonica decisione il Tar di Palermo ha messo la parola fine sulla querelle scoppiata dopo il ricorso dello Stato contro l’ordinanza (la numero 33 del 22 agosto) contingibile e urgente del Presidente della Regione siciliana che imponeva lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza.

Chi si aspettava un giudizio netto dopo che il presidente della terza sezione del Tar aveva accolto la sospensiva richiesta dalla Presidenza del consiglio dei ministri contro l’ordinanza del presidente Musumeci  ne resterà deluso.

Nel suo provvedimento di sospensiva il presidente Maria Cristina Quiligotti aveva scritto “le predette misure potrebbero proprio esse stesse creare le condizioni di potenziale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica che avrebbero, invece, inteso scongiurare, attesa l’evidente difficoltà di organizzare nei ristretti tempi indicati l’attività di sgombero, in condizioni di sicurezza, di un consistente numero di migranti ospitati in diverse strutture situate nell’intero territorio della Regione siciliana e il loro trasferimento sul territorio nazionale, in modo tale da contenere l’ulteriore trasmissione del virus sia tra di loro che nella popolazione locale e, infine, nei confronti degli stessi operatori chiamati all’attuazione concreta delle misure di cui trattasi”.

Ne erano nate polemiche sulla storia personale del Presidente Quiligotti, sulla mancata costituzione in giudizio della Regione che invece sosteneva di essersi costituita e di non essere stata ascoltata e, infine, sul presunto invio ad un indirizzo pec errato della costituzione da parte della Regione.

Adesso di quella impostazione non resta nulla nella decisione collegiale. Di fatto il 18 settembre in camera di Consiglio il Tar entrava nel merito della questione proprio in composizione collegiale. Rigettata la costituzione di una associazione a fianco della posizione della Regione e ascoltata la richiesta delle parti di pronunciarsi sulla questione di principio, il collegio composto dal Presidente Quiligotti, da Maria Cappellano giudice estensore e Anna Pignataro consigliere, ha deciso di non entrare affatto nel merito e dichiarare il ricorso improcedibile perché “non c’è più interesse”.

In sostanza essendo cessata l’emergenza per la quale era stata emanata l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione ed essendo stati svuotati hotspot e centri di accoglienza nelle more del giudizio, non c’è più motivo per il Tar di pronunciarsi.

Se è vero che quella emergenza è cessata, è anche vero che lo scontro giuridico sulla competenza fra Palermo e Roma resta intatto e c’è il rischio che in una situazione analoga a quella che aveva generato ordinanza e contenzioso si riproponga tutto di nuovo nella medesima forma.

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