Era stata esclusa dal concorso per 983 allievi marescialli della Guardia di Finanza perché aveva fatto pipì durante la prova scritta, violando il divieto di utilizzare i servizi igienici nelle prime due ore. Ma quelle due ore, nel suo caso, erano diventate quasi quattro a causa di un ritardo delle procedure di concorso.

Il Tar Lazio ha così accolto il ricorso seguito dallo Studio Legale Leone-Fell, annullando l’esclusione e ordinando all’Amministrazione di far ripetere alla candidata la prova davanti a una Commissione in diversa composizione.
È proprio la singolarità della motivazione dell’esclusione a rendere particolarmente significativo il caso. Le istruzioni prevedevano il divieto di allontanarsi dall’aula e di utilizzare i servizi igienici per le prime due ore dall’inizio della prova. Peccato che, quel giorno, le operazioni preliminari hanno avuto inizio alle 11.20, mentre la prova scritta alle 12.58. Il risultato? Il divieto di andare in bagno si è protratto per quasi quattro ore, ben oltre il limite previsto dal bando.

Durante la prova scritta, trascorse già quasi tre ore dall’inizio della procedura, la candidata palermitana ha chiesto di poter utilizzare i servizi igienici, rappresentando l’urgenza della propria necessità. È stata avvertita che, uscendo dall’aula, sarebbe stata esclusa. Non riuscendo più a differire la necessità fisiologica, ha comunque raggiunto i servizi ed è stata estromessa dal concorso.

Ma c’è un altro dato che il TAR ha considerato particolarmente significativo: nella stessa giornata sono stati esclusi altri 19 candidati per la medesima ragione, per un totale di 20 persone.

Per i giudici, non si è trattato dunque della semplice violazione di una regola del concorso. L’Amministrazione aveva anticipato il divieto di oltre un’ora e mezza rispetto all’inizio effettivo della prova, creando una situazione che i giudici hanno definito incompatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. La sentenza sottolinea che un concorso deve valutare le conoscenze e le capacità richieste dal bando e «non può trasformarsi, sia pure indirettamente, in una prova di resistenza al disagio fisico».

Il Tar ha inoltre chiarito che, in una situazione eccezionale come quella verificatasi, la Commissione avrebbe potuto adottare soluzioni organizzative alternative, come accompagnare i candidati ai servizi igienici attraverso il personale di vigilanza, garantendo comunque condizioni uniformi per tutti. Non era invece possibile pretendere il rispetto rigido del limite quando era stata la stessa organizzazione della prova a renderlo, di fatto, molto più gravoso.

“Questa sentenza dimostra che applicare le regole di un bando non significa applicarlo con i paraocchi – dichiarano gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio legale Leone-Fell & C. –. Il punto non è mettere in discussione le regole del concorso, ma pretendere che vengano applicate secondo ragionevolezza, proporzionalità e buon senso, soprattutto quando la situazione che ha determinato la contestata violazione è stata provocata dall’organizzazione stessa della prova. L’accoglimento del Tar è una decisione che riafferma un principio fondamentale: una procedura concorsuale deve selezionare il merito, non altro! Men che meno la capacità di sopportare un disagio fisico”.