Stop alla demolizione di tre immobili fra i tanti demoliti a Carini. E’ stato il Consiglio di Giustizia Amministrativa, organo di secondo livello nell’Isola nella giustizia amministrativa, a riformare decisioni di senso inverso del tar Sicilia.

Con tre ordinanze gemelle il CGARS ha accolto il ricorso di alcuni cittadini carinesi proprietari di immobili in contrada Baglio Pasqualino e condannato il Comune di Carini al pagamento delle spese.

La vicenda

I tre ricorrenti, assistiti in primo grado dagli Avv. Giorgio Troja e Mattia Filippo Caleca e dinanzi al CGA dall’Avv. Michele Cimino, avevano impugnato le ordinanze del TAR Sicilia-Palermo, che avevano validato e dato seguito agli ordini di demolizione di immobili ritenuti abusivi e di ripristino dello stato dei luoghi prima della costruzione nonché di acquisizione al patrimonio dello Stato.

Secondo i ricorrenti, però, il tar non aveva tenuto conto delle esigenze cautelari dei ricorrenti e non aveva preso nell’opportuna considerazione le carenze procedimentali e istruttorie poste in essere proprio dal Comune di Carini. Per questo le te ordinanze, considerate errate, erano state impugnate davanti al tribunale amministrativo d’appello.

La decisione del CGA

Il CGARS, adesso, ha sospeso i provvedimenti impugnati intervenuto sul procedimento avviato nei loro confronti che avrebbe portato alla demolizione. Il Comune aveva, infatti, adottato provvedimenti di annullamento di tutte le autorizzazioni (PdC e SCIA) ma lo avrebbe fatto oltre i termini di legge. Anche il provvedimento di interruzione dei lavori per presunta lottizzazione abusiva sarebbe intervenuto fuori termini.

Lo stop del CGA blocca le demolizioni

Lo stop imposto dal Cga evita il peggio per i ricorrenti ovvero le demolizioni. In particolare il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le censure dell’Avv. Michele Cimino, in precedenza invece rigettate dal TAR, ha stabilito che allo stato degli atti e salvi i più approfonditi accertamenti propri della fase di merito, non sembrerebbe emergere univocamente la partecipazione consapevole degli appellanti a un disegno unitario di trasformazione urbanistica, né una chiara dimostrazione di elementi tipici della lottizzazione a essa specificamente riferibili.

Il Collegio giudicante ha inoltre specificato, come siano condivisibili le tesi dell’Avv. Michele Cimino, laddove ha rilevato che il Comune non abbia assolto all’onere della previa comunicazione di avvio del procedimento, violando in questo modo il principio di affidamento e di partecipazione dei destinatari del provvedimento.

L’ultima parola su questa vicenda è ancora da dire. Adesso, la discussione tornerà, infatti, dinanzi al TAR Sicilia, il quale non potrà non tenere conto della pronuncia del CGARS.