I giudici del Tar Lazio hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato palermitano Giacomo Moscato che era stato escluso ingiustamente dalla graduatoria dei vincitori del concorso per addetto all’Ufficio del Processo per due punti.

Secondo il legale, assistito dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Dentino, la graduatoria è stata infatti viziata perché al candidato assistito non erano stati riconosciuti i punti in più per il titolo di studio di laurea magistrale o vecchio ordinamento.

Con la laurea del vecchio ordinamento si hanno due punti in più che consentivano a Moscato di di “scalare” posizioni in graduatoria e collocarsi utilmente per risultare vincitore del concorso.

I giudici del Tar hanno accolto il ricorso rilevando che “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale o quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale, in quanto si tratta di candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.

Se questo titolo superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”.

Il Tar ha accolto ricorso

Ebbene, i giudici del Tar hanno accolto le doglianze proposte degli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Dentino, rilevando che “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale, in quanto si tratta di candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”.

Il collegio ha quindi ribadito un principio di diritti che vale per tutti i concorsi pubblici, rilevando che l’Amministrazione ha illegittimamente omesso di attribuire al ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale/vecchio ordinamento in quanto titolo superiore a quello richiesto per l’accesso, ritenendo conseguentemente che siffatto punteggio sia stato, dunque, illegittimamente disconosciuto e non attribuito. Gli avvocati Ribaudo e Dentino si dichiarano soddisfatti dalla pronuncia del Tar.

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