Fumogeni, luci da discoteca, cinquecento ospiti in abito da sera e musica amplificata che rimbalza sulle volte normanne della Sala Ipostila. Siamo nel Castello Maniace di Ortigia, fortezza del XIII secolo voluta da Federico II, patrimonio UNESCO, cuore di pietra della storia mediterranea. La serata è quella della presentazione della collezione di alta gioielleria Alba della maison Emilio Pucci. E il giorno dopo, puntuale, arriva l’esposto.
L’esposto della Biblioteca Fedro
A firmarlo è l’avvocato Corrado Giuliano, per conto della Biblioteca Fedro di informazione giuridica, fondo specializzato in diritto ambientale e dei beni culturali aperto al pubblico e inserito nella rete nazionale delle biblioteche. I destinatari sono il Soprintendente per i Beni Culturali di Siracusa, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali della Sicilia e — fatto di non poco peso — la Procura della Corte dei Conti. Per conoscenza: il Ministro della Cultura, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e l’UNESCO.
Il nodo giuridico, detto in chiaro
La Soprintendenza aveva autorizzato l’evento. Fin qui, nulla di inedito: il Codice dei Beni Culturali consente l’uso dei monumenti statali da parte di privati, purché compatibile con la natura storica e artistica del bene. Quarantamila euro di canone, duecento persone, luci moderate, “serata sobria”: queste le condizioni. Quello che le immagini rimbalzate sui social raccontano è un’altra storia: il doppio degli ospiti autorizzati e una scenografia che di sobrio aveva ben poco.
Per l’esposto, il problema non è solo lo sforamento delle prescrizioni. È più radicale: un castello federiciano del Duecento non è, per sua natura, compatibile con una festa danzante, a prescindere dal prezzo pagato. Il canone, scrive l’avvocato Giuliano citando l’art. 108 del Codice, misura il corrispettivo di un uso legittimo — non ne compra la legittimità. Detto altrimenti: i quarantamila euro non trasformano la Sala Ipostila in una location da affittare al miglior offerente.
Cosa si chiede e a chi
Alla Soprintendenza: l’accesso integrale agli atti del procedimento autorizzatorio, dai pareri tecnici ai verbali di sopralluogo post-evento, fino alla quietanza del canone e alla sua destinazione.
All’Assessorato Regionale: un’ispezione sulla prassi autorizzatoria e un atto di indirizzo che fissi criteri chiari e vincolanti per l’uso dei monumenti, prima che altri castelli diventino sale da ballo.
Alla Corte dei Conti: la valutazione di un possibile danno erariale — il canone era adeguato al valore reale di quell’uso? — e di un danno all’immagine dell’Amministrazione pubblica, voce di responsabilità consolidata nella giurisprudenza contabile, che prescinde dal danno patrimoniale diretto e colpisce la lesione di credibilità e prestigio dell’ente.






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