La corte di appello di Palermo, sezione I penale, presidente Adriana Piras, ha assolto la dirigente regionale Coscienza Silvia, difesa dall’avvocato Roberto Mangano, dal reato di peculato per cui era stata condannata in primo grado alle pena di anni 3 di reclusione, con annessa confisca per diverse migliaia di euro.
La vicenda è quella delle indennità corrisposte ai dirigenti regionali per incarichi aggiuntivi che, secondo il principio di onnicomprensività, non possono essere incamerate dal dirigente, ma devono essere versate in un apposito capitolo del bilancio regionale.
In particolare si contestava all’imputata di essersi appropriata, nella qualità di commissario straordinario dell’Ato Tp2 – Belice Ambiente spa, e quindi di pubblico ufficiale, della somma di 39.195 a titolo di indennità, somma che, invece, in ossequio al principio di onnicomprensività, così come introdotto dall’articolo 13 comma 4 legge regionale 10/2000, avrebbe dovuto versare in entrata al bilancio della Regione Siciliana in quanto dirigente dell’amministrazione regionale.
La difesa, invece, ha dimostrato che l’imputata ha agito in buona fede, spiegando il particolare periodo storico in cui il dirigente ha operato, caratterizzato sia da un caos interpretativo della normativa di settore che dall’adozione di provvedimenti di nomina redatti con una infelice tecnica idonea confondere il dirigente sull’effettivo diritto ad incamerare le somme corrisposte a titolo di indennità.
Tanto che, preso atto di una fuorviante prassi di formulazione degli incarichi aggiuntivi, l’amministrazione regionale anni dopo emetteva una circolare che specificava che nei provvedimenti di nomina venissero inseriti specificamente gli articoli di legge che riportano l’obbligo dell’ente, beneficiario della prestazione del dirigente nominato, di versare il relativo compenso in un capitolo del bilancio regionale, così salvaguardando il principio di onnicomprensività.
La corte di appello di Palermo ha quindi accolto la superiore linea difensiva, assolvendo l’imputata perché il fatto non costituisce reato, e revocando la relativa confisca.






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