Un ristorante pugliese non potrà più chiamarsi Mc Dino’s, né usare “McDrive” o “Mc Burger” sul proprio menu. La quarta sezione civile del Tribunale di Bari ha pubblicato nei giorni scorsi una sentenza con cui accerta la contraffazione del marchio e la concorrenza sleale, vietando in via definitiva l’utilizzo del prefisso “Mc” –  in qualsiasi forma, combinazione o contesto –  da parte della società di ristorazione pugliese che aveva adottato quell’insegna. McDonald’s aveva già inviato una diffida. Ignorata. Poi è arrivato il tribunale.

La vicenda, piccola nella scala delle controversie internazionali, ha un’importanza giuridica che va oltre i confini pugliesi: la sentenza chiarisce in modo esplicito cosa significa, nel diritto italiano, avere un marchio “forte” e quanto lontano arrivi la sua tutela.

La storia: dalla diffida al verdetto

Tutto nasce dall’apertura, da parte di una società di ristorazione con sede in Puglia, di un’attività commerciale ribattezzata “Mc Dino’s“. Il nome era accompagnato dall’utilizzo del segno “McDrive” – identico a quello registrato dalla catena americana –  e da un menu che includeva prodotti denominati “Mc Burger”, anch’esso marchio già registrato dal gruppo statunitense.

McDonald’s ha prima tentato la via della diffida stragiudiziale, ottenendo però risposta negativa. L’azienda pugliese ha continuato a operare con quegli stessi nomi. A quel punto la multinazionale ha portato la questione davanti ai giudici civili di Bari che le hanno dato ragione su tutta la linea.

Il tribunale ha accertato sia la contraffazione di marchio sia la concorrenza sleale e ha inibito in modo definitivo l’utilizzo dei segni contestati. L’unica richiesta respinta riguarda il risarcimento danni: i giudici hanno rilevato che McDonald’s non aveva né dimostrato né quantificato il danno subito in modo adeguato.

Perché il prefisso “Mc” vale quanto un marchio

Il punto giuridico centrale della sentenza è la qualificazione di McDonald’s come marchio “forte”. Nel diritto dei marchi, questa distinzione non è semantica: un marchio forte-  cioè dotato di elevata capacità distintiva, di notorietà consolidata e di riconoscibilità immediata – gode di una protezione più ampia rispetto a un marchio ordinario.

I giudici barese hanno scritto, come riportato dal Corriere di Bari, che un marchio di questo tipo “comporta una tutela ancor più intensa, che rende illegittime anche quelle variazioni, che, pur rilevanti e originali, lascino sussistere l’identità sostanziale del marchio originario”.

In altre parole: non basta modificare il nome in modo creativo. Se il risultato finale mantiene gli elementi che il pubblico associa al brand originale, la variazione è comunque illegittima.

Nel caso di McDonald’s, il prefisso “Mc” – o “Mac” – non è un semplice elemento del nome dell’azienda. Il sistema di marchi legati al prefisso “Mc” o “Mac” costituisce una vera e propria “famiglia” distintiva, registrata a livello nazionale ed europeo e immediatamente riconducibile all’azienda statunitense. Big Mac, McChicken, McNuggets, McCafé, McDrive: tutti costruiti sullo stesso prefisso, tutti registrati, tutti parte di un sistema di segni coordinati.

Cosa significa “rischio di confusione” e perché ha pesato nel giudizio

L’altro perno della sentenza è il rischio di confusione per il consumatore medio. Il Tribunale ha accertato il rischio di confusione per il consumatore medio, che può ricondurre il segno Mc Dino’s alla rete McDonald’s, tanto più perché utilizzato per servizi di ristorazione e prodotti alimentari. Questo passaggio è rilevante perché non si tratta di stabilire se i due ristoranti fossero confondibili per chi li frequentasse entrambi: il parametro legale è il consumatore di riferimento medio, non il consumatore esperto o attento. Chi vede un’insegna “Mc Dino’s” su un locale che serve hamburger e ha un “McDrive” sul parcheggio può ragionevolmente pensare – almeno per un momento –  di trovarsi di fronte a una struttura della rete McDonald’s o a una sua affiliata.

Quel “ragionevolmente pensare, almeno per un momento” è sufficiente, sul piano giuridico, per accertare la confusione e dunque la violazione del marchio.

Cosa cambia per chi ha un’attività commerciale

La sentenza del Tribunale di Bari non produce effetti diretti al di fuori del procedimento specifico, ma rappresenta un precedente che chiarisce i confini della tutela dei marchi forti nel diritto italiano. Chi intende registrare un nome commerciale che contenga prefissi o suffissi già protetti – specialmente se opera nello stesso settore del titolare del marchio originale — si espone a rischi concreti, anche qualora il proprio nome sia apparentemente diverso o creativo.

Il caso Mc Dino’s non è isolato. McDonald’s ha affrontato battaglie simili in diversi Paesi europei nel corso degli anni, con risultati variabili a seconda della giurisdizione. In questo procedimento, il risultato è inequivocabile: vietato il prefisso, vietati i segni derivati, vietata qualsiasi combinazione che richiami la “famiglia” dei marchi McDonald’s.