Era stata licenziata dopo essere stata sorpresa a dormire nell’infermeria dell’azienda durante la pausa pranzo, ma il Tribunale di Varese ha dichiarato nullo il provvedimento disponendo un risarcimento pari a 15 mensilità, circa 35mila euro, oltre a TFR, contributi arretrati e interessi.
Tre anni di attesa per una sentenza che mette al centro una norma di tutela che in molti ignorano: quando un figlio non ha ancora compiuto un anno di vita, licenziare la madre è vietato dalla legge, salvo casi eccezionali.
Cosa accadde nell’aprile 2023
Protagonista della vicenda una impiegata amministrativa di 35 anni, assunta a tempo indeterminato in un’azienda del Varesotto. I fatti risalgono all’aprile 2023 quando la donna, madre da pochi mesi, dopo aver timbrato l’uscita per la pausa pranzo era rientrata anticipatamente in azienda. Aveva deciso di trascorrere gli ultimi minuti della pausa riposando nell’infermeria aziendale, stremata anche dalle poche ore di sonno dovute alla gestione del figlio piccolo.
La lavoratrice, che soffriva inoltre di ansia e attacchi di panico, si era addormentata su un divano dell’infermeria dopo aver timbrato istintivamente il cartellino al rientro. Alcuni colleghi e successivamente i superiori l’avevano trovata mentre dormiva. Da lì era scattato il procedimento disciplinare culminato, il 4 maggio 2023, con il licenziamento.
La sentenza: non era giusta causa, era sufficiente una sanzione conservativa
La giudice Federica Cattaneo, della seconda sezione civile del Tribunale di Varese, ha accolto il ricorso della donna, ritenendo il comportamento contestato non sufficiente a giustificare il licenziamento. In sentenza si legge che la condotta “non integra affatto gli estremi della giusta causa di licenziamento” e che avrebbe dovuto essere eventualmente sanzionata “esclusivamente con un provvedimento conservativo”.
La distinzione è tutt’altro che formale. La giusta causa è la soglia più alta prevista dal diritto del lavoro: il comportamento del dipendente deve essere talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche solo provvisoriamente. Un riposino in infermeria durante la pausa pranzo, secondo il tribunale, non raggiunge quella soglia. Al massimo avrebbe giustificato un richiamo scritto o una multa.
Il divieto di licenziamento con figlio sotto un anno: la norma che ha fatto la differenza
Il tribunale ha inoltre rilevato che la dipendente era rientrata dalla maternità pochi mesi prima e che il licenziamento era stato disposto quando il figlio non aveva ancora compiuto un anno di età, circostanza che rende il provvedimento vietato dalla legge salvo casi eccezionali.
La norma di riferimento è l’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), che vieta il licenziamento delle lavoratrici madri dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino. Il licenziamento avvenuto il 4 maggio 2023 ricadeva in questa finestra temporale: il provvedimento era quindi nullo per legge, indipendentemente dalla valutazione del comportamento in sé.
La rinuncia al reintegro e il nuovo lavoro
La donna aveva inizialmente chiesto il reintegro sul posto di lavoro, rinunciandovi successivamente dopo aver trovato un nuovo impiego in un’altra azienda della provincia di Varese. La scelta di rinunciare al reintegro ha modificato il tipo di tutela riconosciuta: invece del ripristino del posto di lavoro, il tribunale ha liquidato un indennizzo economico pari a 15 mensilità, circa 35mila euro, più TFR e contributi arretrati.






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