Le aziende sanitarie provinciali devono farsi carico del 100% delle spese sanitarie per i pazienti psichici collocati in comunità quando le prestazioni socio assistenziali sono collegate a quelle sanitarie. E’ quanto ha deciso il giudice Matteo De Nes del tribunale civile di Agrigento accogliendo il ricorso del Comune di Cammarata contro l’Asp di Agrigento.

Una sentenza che rappresenta una boccata d’ossigeno per i comuni sempre più in difficoltà e un problema per le aziende sanitarie. Il Comune di Cammarata, assistito dall’avvocato Giovanni Puntarello, ha chiesto il rimborso delle rette pagate per l’assistenza di sette pazienti affetti da gravi patologie psichiatriche nel periodo 2011–2021, per un importo complessivo di un milione e 450 mila euro.

Secondo il Comune i ricoveri erano inseriti in piani terapeutici individualizzati predisposti e monitorati dall’Asp, le prestazioni erogate nelle comunità alloggio erano funzionalmente connesse alle terapie e, dunque, l’onere doveva essere posto interamente a carico dell’Asp in forza dei livelli essenziali di assistenza (Lea) e della giurisprudenza che riconosce la gratuità per il paziente quando le prestazioni socio assistenziali sono inscindibili da quelle sanitarie.

Il giudice ha riconosciuto che il ricorso è fondato ha accertato la produzione delle convenzioni, delle fatture e dei mandati di pagamento; ha rilevato che per ciascun paziente erano stati predisposti piani terapeutici individualizzati dal centro di salute mentale dell’Asp e i medici avevano effettuato verifiche periodiche. Sulla base di questi elementi, il giudice ha affermato che l’ASP è tenuta a concorrere alla spesa.

In questo caso siccome nelle fatture non si specificava quali fossero le spese assistenziali e quelle sanitarie ha disposto il pagamento del 40% delle spese sostenute dal Comune.

Di conseguenza, l’Asp è stata condannata a rimborsare al Comune di Cammarata circa 580 mila euro.

Secondo l’avvocato Giovanni Puntarello, la decisione conferma che le prestazioni erano inscindibilmente connesse alle cure sanitarie e che, secondo la normativa invocata per conto del Comune di Cammarata e secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione tale inscindibilità dovrebbe determinare l’onere integrale a carico dell’ASP. Per Puntarello, la mancata estensione del rimborso al 100% non è una sconfitta di principio, ma una erronea valutazione di una circostanza di fatto che rende senz’altro appellabile la sentenza. Per questo motivo, l’avvocato rappresenterà al Comune di Cammarata la necessità di impugnare la sentenza, ritenendo che sussistano i presupposti giuridici per ottenere il riconoscimento integrale del credito alla luce dei LEA e delle pronunce di legittimità.

Le implicazioni pratiche di un consolidamento del principio — cioè dell’affermazione che l’ASP debba rimborsare il 100% delle spese quando le prestazioni sono inscindibili — sono di grande rilievo per i Comuni siciliani. Molti enti locali anticipano oggi costi rilevanti per garantire l’accoglienza e la cura di persone con disabilità psichiche; un orientamento giurisprudenziale stabile che attribuisca l’intero onere al SSN potrebbe liberare risorse pubbliche locali, consentire una migliore programmazione dei servizi sociali e ridurre la pressione sui bilanci comunali.

Sul piano operativo, la sentenza di Agrigento indica però anche la strada che i Comuni devono percorrere per ottenere risultati pienamente soddisfacenti: conservare e produrre piani terapeutici dettagliati, verifiche periodiche, documentazione clinica e ogni elemento che possa dimostrare non solo l’inscindibilità delle prestazioni, ma anche l’intensità sanitaria delle cure erogate.
In conclusione, la pronuncia del Tribunale di Agrigento rappresenta un passo avanti significativo: conferma la rilevanza dei LEA e la responsabilità dell’ASP nel concorrere alle spese per l’assistenza residenziale dei disabili psichici, ma lascia aperta la partita più ampia sul rimborso integrale. Se il principio sostenuto dovesse trovare piena affermazione nelle sedi superiori, i benefici per i Comuni siciliani potrebbero essere sostanziali.