Il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha dichiarato parzialmente nullo il nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP) del Porto di Catania nella parte che riguarda la Scogliera d’Armisi, il tratto di costa lavica compreso tra la stazione ferroviaria e piazza Europa dove l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale prevedeva la realizzazione di una darsena turistica per grandi yacht.

Le due associazioni ricorrenti

A impugnare la delibera n. 8 del 29 ottobre 2025, con cui il Comitato di Gestione dell’Authority portuale aveva dato il via libera al Piano, erano state due associazioni ambientaliste: WWF Sicilia Nord Orientale e l’Osservatorio delle Politiche Urbane e Territoriali. Solo la prima, però, è arrivata a un giudizio nel merito: il Tar ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso dell’Osservatorio, non avendo l’associazione dimostrato un’attività concreta di tutela del territorio protratta nel tempo, al di là dell’iniziativa giudiziaria stessa.

Il nodo sulla competenza

Il cuore della vicenda è tecnico ma decisivo: al momento dell’approvazione del Piano, la Scogliera d’Armisi non rientrava ancora nella circoscrizione territoriale di competenza dell’Autorità Portuale. L’ampliamento dei confini, infatti, richiede un iter specifico previsto dalla legge 84/1994: una proposta del Ministero delle Infrastrutture, il parere della Conferenza Unificata e infine un decreto del Presidente della Repubblica. Quel decreto è arrivato solo il 19 giugno 2026, otto mesi dopo l’approvazione del PRP.

Mancanza di giurisdizione

Per i giudici si tratta di un vizio non da poco: l’Autorità ha pianificato un’area che, in quel momento, non era ancora sotto la propria giurisdizione, ma apparteneva al demanio marittimo regionale. Un caso di incompetenza assoluta, che comporta la nullità, non la semplice annullabilità, delle previsioni relative alla Scogliera. Il Collegio lo scrive senza troppi giri di parole: l’Authority ha di fatto “anticipato” l’approvazione del Piano rispetto al completamento della propria stessa procedura di ampliamento territoriale.

Vas: ricorso andava presentato nel 2022

Il Tar ha respinto la censura sulla presunta mancata Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Programmazione Strategica di Sistema, dichiarandola dichiarata inammissibile per tardività perché avrebbe dovuto essere sollevata già nel 2022, all’epoca dell’approvazione di quel documento.

Respinte anche le doglianze sul mancato coinvolgimento dei porti di Siracusa e Pozzallo nella programmazione, ritenute generiche, e gran parte dei rilievi sulla Valutazione Ambientale Strategica del PRP vero e proprio: il Tribunale ha verificato che le prescrizioni su impianti fotovoltaici, colonnine elettriche, cold ironing e verifiche archeologiche fossero state effettivamente recepite negli elaborati tecnici.

La questione irrisolta

Resta invece assorbita, e quindi di fatto irrisolta, la questione più sentita dagli ambientalisti: se la darsena turistica sia compatibile con la tutela paesaggistica e geomorfologica della scogliera lavica, segnalata a rischio crollo dalle cartografie del Piano di Assetto Idrogeologico e su cui la Soprintendenza aveva posto una condizione netta, chiedendo che il progetto restasse a distanza dalla falesia. Il Tar non è entrato nel merito di questo punto, assorbito dall’accertata incompetenza.

La partita aperta

Ora che l’Autorità Portuale dispone della competenza territoriale acquisita col decreto di giugno, nulla le impedisce di tornare a pianificare l’area: la partita sulla Scogliera d’Armisi, insomma, si riapre, ma dovrà ripartire da un atto formalmente legittimo. Spese di giudizio compensate tra tutte le parti.