Le pensioni di settembre saranno accreditate martedì 1 settembre 2026. È il primo giorno bancabile del mese, secondo il calendario ordinario dei pagamenti. Ma la data da segnare è un’altra: il 15 settembre. Entro quel giorno una parte dei pensionati deve trasmettere all’INPS i redditi relativi al 2022. Chi non lo fa perde in via definitiva le prestazioni collegate al reddito. Sul cedolino in pagamento, intanto, per loro scatta già una trattenuta pari al 5% dell’importo della pensione corrisposto a luglio 2026.
Il cedolino di settembre porta con sé, quindi, tre partite aperte: i conguagli del modello 730/2026, la trattenuta per i redditi non comunicati e il recupero della quattordicesima riconosciuta e poi risultata non spettante.
I conguagli del 730: chi trova un rimborso e chi una trattenuta
La voce che riguarda il maggior numero di pensionati è quella dei conguagli fiscali derivanti dal modello 730/2026. Interessa chi ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta.
Le operazioni possono andare in due direzioni opposte. Per alcuni si traducono nell’accredito del rimborso spettante. Per altri comportano l’applicazione di trattenute a fronte di un debito d’imposta.
I numeri delle prime lavorazioni danno la misura del fenomeno. L’assistenza fiscale è partita con il rateo di agosto, sul quale sono stati riconosciuti conguagli IRPEF a credito a circa 4 milioni e 500mila pensionati. Per circa 500mila, invece, sono state effettuate trattenute per recuperare l’IRPEF versata in misura inferiore al dovuto.
Le operazioni proseguono ora sulla mensilità in pagamento, sulla base dei modelli trasmessi dall’Agenzia delle Entrate. Chi risulta a credito e in agosto non ha ancora ricevuto il rimborso può trovarne l’accredito nel nuovo cedolino. Chi ha un debito d’imposta si vedrà applicare le trattenute.
La rateizzazione che deve chiudersi entro novembre
C’è un vincolo temporale che merita attenzione da parte di chi ha chiesto di dilazionare il pagamento.
Le trattenute relative a un debito rateizzato devono concludersi entro novembre. È un termine fisso, e questo genera una conseguenza pratica: per le dichiarazioni trasmesse all’INPS dopo il mese di giugno potrebbe non essere possibile rispettare il numero di rate inizialmente scelto.
In quei casi le rate residue vengono compresse nei mesi disponibili, con un peso maggiore su ciascuna mensilità.
L’Istituto ha anche rivisto il modo in cui le voci compaiono sul cedolino. Le descrizioni dei conguagli del modello 730 sono state migliorate. La distinzione fra gli importi accreditati a titolo di rimborso e le somme trattenute per debiti d’imposta è ora più netta.
La trattenuta del 5% e il termine del 15 settembre
Il capitolo che comporta le conseguenze più pesanti riguarda i redditi del 2022.
Nel cedolino sarà applicata una trattenuta ai pensionati che non hanno comunicato all’INPS i redditi relativi a quell’anno. Si tratta di persone che percepiscono prestazioni il cui diritto, o il cui importo, dipende dalla situazione reddituale.
L’intervento riguarda una platea specifica: i pensionati non tenuti a presentare la dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate. La trattenuta è pari al 5% dell’importo della pensione corrisposto a luglio 2026.
I cittadini interessati hanno già ricevuto una comunicazione specifica dall’Istituto. Per sanare la posizione devono trasmettere i dati mancanti entro il 15 settembre 2026, presentando una domanda di ricostituzione reddituale.
Cosa succede a chi non risponde entro il termine
Il comunicato dell’INPS è esplicito sulle conseguenze del silenzio.
Se le informazioni non vengono comunicate entro la scadenza, le prestazioni collegate al reddito riferite al 2022 sono revocate in via definitiva. Non sospese: revocate.
Per le pensioni ai superstiti il meccanismo è diverso e prevede l’applicazione della riduzione massima stabilita dalla legge.
In entrambi i casi l’Istituto procede poi al calcolo e al recupero delle somme eventualmente corrisposte e non dovute. Il conto non si ferma alla perdita della prestazione. Comprende anche la restituzione di quanto già incassato.
Chi resta fuori da questa operazione
La verifica reddituale non riguarda tutte le prestazioni erogate dall’Istituto.
Sono escluse le prestazioni assistenziali di invalidità civile, gli assegni sociali e le pensioni sociali. Chi percepisce esclusivamente queste prestazioni non è interessato dalla trattenuta né dal termine del 15 settembre.
Il recupero della quattordicesima e dei 154,94 euro
Sul cedolino di settembre proseguono anche le trattenute avviate ad agosto sulle pensioni della Gestione privata integrata.
Riguardano il recupero della quattordicesima e dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro. Le due somme erano state riconosciute in via provvisoria. Sono poi risultate non spettanti dopo la verifica dei redditi del 2021.
Il recupero segue due tempistiche differenti. Per la quattordicesima è ripartito in 24 rate mensili. Per l’importo aggiuntivo avviene in 12 rate.
Anche in questo caso i pensionati coinvolti sono già stati informati: hanno ricevuto tramite raccomandata il provvedimento di revoca e le indicazioni sulle modalità di recupero.
Dove si controlla tutto
I dati della dichiarazione e l’esito dei conguagli si consultano nel servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS e sull’app INPS Mobile.
Il cedolino di pensione, invece, si consulta attraverso l’apposito servizio online dell’Istituto. Permette di verificare l’importo mensile erogato e le ragioni delle eventuali variazioni.
È lì che ciascun pensionato può capire quale delle voci descritte si applica alla propria posizione. E se rientra fra i destinatari della comunicazione con scadenza al 15 settembre.






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