Chi compra casa o firma un contratto d’affitto ha 90 giorni per dichiararlo al Comune ai fini della tassa sui rifiuti. Chi deve presentare la dichiarazione Imu non potrà più farlo su carta. Le regole arrivano dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, dedicato alla revisione dei tributi regionali e locali, entrato in vigore il 12 agosto e poi ripubblicato in Gazzetta Ufficiale a inizio settembre. Le nuove sanzioni scattano, invece, dal 1° gennaio 2027.

Come cambia la dichiarazione Imu

Il decreto modifica la legge 160/2019 e vi inserisce un nuovo comma, il 768-bis. I contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta municipale propria dovranno presentare la dichiarazione esclusivamente per via telematica, che diventa “l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo”.

I moduli cartacei escono di scena. L’invio seguirà “le modalità approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali”. Ne deriva un modello unico valido su tutto il territorio, mentre finora ogni Comune faceva riferimento a documenti diversi. Lo stesso modello servirà anche a comunicare le informazioni necessarie per ottenere le agevolazioni previste dalla normativa.

Due punti meritano attenzione. Il primo: l’adempimento riguarda la dichiarazione e la comunicazione delle variazioni, non il versamento dell’imposta. Il secondo: la scadenza non cambia. Resta il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui “il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”. La dichiarazione vale anche per gli anni seguenti e va ripresentata solo in caso di nuovi acquisti o di modifiche dell’assetto proprietario.

Cosa succede quando si contesta la rendita catastale

Il decreto disciplina anche i contenziosi sulle rendite. Finché non arriva una sentenza definitiva, il contribuente continua a versare l’Imu calcolata sulla rendita che sta contestando.

Chiuso il contenzioso si fa il conguaglio. Se i giudici danno ragione al contribuente, il Comune deve restituire la somma pagata in eccesso, e il rimborso si può chiedere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla pronuncia definitiva. Se, invece, la sentenza aumenta la rendita, è il contribuente a dover versare la maggiore imposta, entro lo stesso termine, con gli interessi legali e senza sanzioni.

Perché i 90 giorni della Tari cambiano le abitudini

La Tari finanzia i costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani. La dichiarazione di occupazione di un immobile va ora inviata entro 90 giorni dall’inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo, e non più entro il 30 giugno dell’anno seguente. Diversi Comuni applicavano già questo termine.

La comunicazione va presentata al Comune o al gestore del servizio rifiuti. Il nuovo termine riguarda molte situazioni ordinarie: l’acquisto di un immobile, la firma di un contratto di affitto, il cambiamento del numero di persone residenti, e in generale ogni variazione che incide sul calcolo della tassa. Per chi trasloca, rimandare la comunicazione diventa un rischio.

Il decreto introduce anche uno sconto per chi produce compost. “Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”, si legge nel testo, che però non indica l’importo della riduzione. La stessa agevolazione vale per le “utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche”.

Quanto si paga in caso di errore, dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 cambia il regime sanzionatorio per Imu, Tari e tassa di soggiorno.

L’omessa dichiarazione sarà punita con una multa pari al 100 per cento dell’importo non versato. Oggi la sanzione oscilla tra il 100 e il 200 per cento e non può, comunque, scendere sotto i 50 euro.

Per la dichiarazione infedele, cioè con dati non veritieri, si applicherà una sanzione del 40 per cento di quanto non versato. Attualmente la forbice va dal 50 al 100 per cento.