Perde l’appello, ma incassa un chiarimento che potrebbe rivelarsi importante nella lunga partita sulla bonifica della Rada di Augusta, il bacino del Petrolchimico, al centro di diverse inchieste per inquinamento ambientale.

È il singolare esito della controversia approdata davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società coinvolta nella vicenda dell’inquinamento dei fondali.

Il punto è che i giudici, pur chiudendo la partita processuale, hanno precisato che nessuna responsabilità della società per la contaminazione è stata accertata e che non esiste alcun giudicato sull’eventuale obbligo di bonifica a suo carico

La diffida del Ministero

La vicenda nasce nel settembre 2017, quando il Ministero dell’Ambiente intimò alle società insediate nel Sito di interesse nazionale di Priolo Gargallo di avviare, entro 90 giorni, le procedure di bonifica e ripristino ambientale della Rada di Augusta.

La diffida richiamava una precedente sentenza del Tar di Catania, sostenendo che avesse già riconosciuto la responsabilità delle imprese destinatarie per la contaminazione dei fondali. Una ricostruzione contestata da una delle società, che impugnò l’atto davanti al tribunale amministrativo.

Il primo verdetto e l’appello

Il Tar dichiarò inammissibili il ricorso e i successivi motivi aggiunti. La ragione era che la diffida non costituiva un ordine di bonifica immediatamente lesivo, ma un atto sollecitatorio, privo di autonoma capacità impositiva. Le eventuali contestazioni avrebbero potuto essere formulate contro un successivo provvedimento finale.

La società presentò comunque appello, ma con una finalità particolare: evitare che un passaggio della motivazione del Tar potesse essere interpretato come un riconoscimento dell’esistenza di obblighi di bonifica già gravanti sull’impresa.

La controversia

Al centro della controversia una frase della sentenza di primo grado: la diffida sarebbe stata ricognitiva di “obblighi che l’Amministrazione assume come preesistenti”.

Per il CGA quel verbo fa tutta la differenza. Il Tar non aveva affermato che gli obblighi esistessero realmente, ma aveva semplicemente registrato la posizione del Ministero. Nessun accertamento giudiziario, dunque, sulla responsabilità della società o sulla fondatezza della pretesa ministeriale.

La sconfitta che lascia aperta la partita

Da qui il paradosso. Il Consiglio ha dichiarato inammissibile l’appello per carenza di interesse: non c’era una decisione sfavorevole da rimuovere, perché il Tar non aveva mai deciso il merito della vicenda.

La partita sulla bonifica, però, non è chiusa. Il passaggio in giudicato della sentenza del Tar riguarda soltanto l’inammissibilità dei ricorsi e non preclude future contestazioni. Se verrà adottato un provvedimento finale, la società potrà ancora mettere in discussione la propria responsabilità, l’esistenza stessa dell’obbligo di bonifica e la sua eventuale estensione.

Spese compensate tra le parti

La conclusione è tanto singolare quanto importante: la società perde il giudizio, ma esce dalla vicenda senza che sia stata accertata a suo carico alcuna responsabilità per l’inquinamento della Rada di Augusta.