• Il tar condanna l’Anas che aveva respinto l’istanza di un oleificio
  • L’azienda aveva chiesto l’adeguamento di una strada di accesso alla statale esistente
  • Il Tar accolto la domanda cautelare presentata dal difensore della ditta

Nel 2001, un Oleificio di Villarosa (EN) aveva acquistato due appezzamenti di terreno su uno dei quali, sin dal 1958, grava una servitù di passaggio mediante una stradella con accesso dalla limitrofa SS121, dalla quale accede anche la stessa società, la quale, dopo l’acquisto dei suddetti terreni, ne aveva richiesto l’adeguamento in quanto proprietaria del terreno circostante.

L’ente ha respinto l’istanza dell’azienda ennese

L’Anas, tuttavia, travisando l’oggetto dell’istanza, ha respinto la richiesta “di licenza per l’apertura del passaggio” proposta dalla società, che ha deciso di agire in giudizio, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, impugnando il provvedimento. Il legale ha evidenziato la violazione della normativa in materia e il travisamento dei fatti in cui era incorsa l’Amministrazione nel valutare il contenuto dell’istanza avanzata dalla società, avendo l’Anas negato la “licenza per l’apertura di un passaggio di accesso a uso industriale”, quando invece la società aveva richiesto l’adeguamento di un accesso già esistente.

La decisione dei giudici amministrativi

Il Tar Catania, Sezione I ha, prima, accolto la domanda cautelare presentata dal difensore della ditta e, successivamente, pronunciandosi nel merito, ha accolto il ricorso, annullando, per l’effetto, i provvedimenti impugnati e condannando l’Anas al pagamento delle spese della verificazione disposta dallo stesso Collegio giudicante al fine di verificare l’effettiva, poi confermata, esistenza del preesistente sbocco sulla SS121, sia delle spese processuali.

Un processo lungo 17 anni

L’Oleficio potrà così adeguare il passo carrabile già esistente anche alle esigenze d’impresa. Inoltre, considerata l’eccessiva durata del processo conclusosi con la suddetta pronuncia dopo ben diciassette anni, la società potrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti proprio dall’irragionevole durata del processo.