Quella che sembrava essere una prerogativa tutta bancaria, è in realtà una pratica molto più diffusa di quanto si pensi.
La lotta all’anatocismo non si identifica più esclusivamente nella lotta alle banche intese come legalizzati moltiplicatori di interessi su interessi, ma gode purtroppo di un panorama ben più vasto, di cui gli agenti della Riscossione ne rappresentano un’ampia fetta.
E si fa presto a spiegare anche come finora tutto ciò sia passato quasi in sordina.
Molti italiani, ahimè, si sono visti prima o poi recapitare a casa la cartella di pagamento, inviata dalla Riscossione ai contribuenti.
Orbene, quasi nessuno ne avrà compreso il contenuto.
Questo per il semplice fatto che, in spregio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione, una cartella di pagamento è un labirinto di numeri per lo più incomprensibile, senza alcuna indicazione del metodo di calcolo utilizzato o delle aliquote applicate.
E’ facile comprendere come tale ambiguità e genericità presti bene il fianco a subdoli incrementi di somme soprattutto nel caso in cui la cartella viene pagata dopo i 60 giorni dalla notifica, o si scelga di rateizzarla.
Dopo i 60 giorni dalla notifica una cartella di pagamento riporterà infatti ulteriori voci di importi, le cui più significative e ahimè dolorose, sono rappresentate dagli interessi di mora e dall’aggio.
Tuttavia all’Agente della Riscossione neanche questo basta e profittando dell’incertezza e confusione in cui ha gettato il contribuente con numeri e cifre, applicherà interessi di mora e aggio per dar vita anch’essa al fenomeno anatocistico. Non a caso si dice che trascorsi i 60 giorni dalla notifica, tutte le cartelle di pagamento sono con assoluta certezza viziate dall’anatocismo.
Al momento del pagamento l’inconsapevole cittadino sarà tenuto anche al versamento degli interessi di mora non solo sulle imposte e/o contributi iscritti a ruolo, ma anche sulle sanzioni e sugli altri interessi da ritardata iscrizione a ruolo, subendo inspiegabilmente un incremento di zeri sproporzionati rispetto al debito iniziale.
Le cose peggiorano ulteriormente quando invece si parla del compenso di riscossione, ovvero il cd. aggio, che è calcolato sul totale delle voci della cartella, (comprensive pertanto anche degli interessi di mora) circostanza che rende agevolmente l’idea di come avvenga questa moltiplicazione, oserei dire selvaggia, di interessi che non di rado sfiorano anche profili di usurarietà.
Consapevolezza e informazione devono essere pertanto le nuove parole d’ordine del contribuente intelligente, che richiederà e si farà rilasciare copia del cosiddetto estratto di ruolo e affidandosi a professionisti del settore (anti)bancario, potrà già effettuare una preliminare verifica circa l’illegittimità degli interessi applicati ed il superamento effettivo dei tassi soglia usura previsti dalla legge, all’esito della quale impugnare (e annullare) la cartella di pagamento illegittimamente emessa potrebbe rappresentare l’efficace risposta all’ennesimo sopruso di Banche e Agenti della Riscossione.
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