La sezione staccata di Catania del Tribunale amministrativo regionale ha rigettato il ricorso presentato dal legale rappresentante della ditta Oikos che chiedeva sospensione e annullamento della delibera della Giunta municipale di Catania con cui si prorogava il contratto per il servizio di igiene urbana e ambientale nel territorio comunale.

Nell’ordinanza il Tar – presidente ed estensore Gabriella Guzzardi, consigliere Giuseppa Leggio e referensario Francesco Mulieri – afferma che “Non sussistono… i presupposti” per annullare la delibera “considerata la sussistenza di profili di fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione” presentata dal Comune. Il ricorso, infatti, era stato presentato dagli amministratori ordinari della società “sottoposta ad amministrazione straordinaria”.

Nel settembre del 2014 la Prefettura, visto il rischio di provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti delle aziende, seguendo le linee guida per la prevenzione dei fenomeni di corruzione indicate dall’Anac, aveva trasferito ai commissari nominati per Ipi e Oikos i poteri di temporanea gestione delle società limitatamente all’appalto del servizio di igiene urbana a Catania.

Ciò aveva consentito di evitare che in città potessero nascere problemi di carattere igienico sanitario, di ordine pubblico o legati al mantenimento dei livelli occupazionali.