Si conclude positivamente la brutta disavventura di una famiglia siciliana che  aveva acquistato quattro biglietti aerei low-cost con Vueling Airlines, per una settimana di vacanza a Parigi per il capodanno 2015. Nel contesto della prenotazione tramite il portale web, i famigliari avevano aggiunto al proprio pacchetto dei servizi, pagando un costo aggiuntivo al prezzo dei biglietti, anche un’apposita assicurazione proposta da un’importante Compagnia assicuratrice europea, Ace Auropean Group Ltd, per avere tutele in caso di annullamento e assistenza sulla prenotazione effettuata e sul viaggio.

Purtroppo, due giorni dopo la prenotazione, uno dei componenti si era trovato in condizioni di non poter più partire perché, a causa del peggioramento, non previsto e non prevedibile di una malattia cronica a un’articolazione, era stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Ovviamente, l’intera famiglia aveva rinunciato al viaggio.

Una volta attivate tutte le procedure per l’annullamento della prenotazione, la famiglia aveva chiesto il rimborso del prezzo dei biglietti, secondo quanto indicato nelle condizioni contenute nel contratto assicurativo stipulato. La Compagnia assicuratrice, però, aveva pretestuosamente negato il rimborso, “giocando” sul fatto che l’interessato aveva già una patologia cronica. Inutili i tentativi di far comprendere che l’evento non previsto e non prevedibile non consisteva nella patologia, bensì nell’intervento chirurgico.

A quel punto, i passeggeri si erano rivolti alla Confconsumatori di Catania, che dopo le rituali schermaglie, ha assistito tramite i propri legali i consumatori-turisti, utilizzando la procedura del Processo Europeo dinanzi al Giudice di Pace di Acireale. Il Processo Europeo consente di ottenere tutela nei confronti di professionisti e gestori che hanno la sede nel territorio della Unione Europea con costi limitati e strumenti estremamente semplificati.

Il Giudice di Pace di Acireale, avvocato Marco Floritta con sentenza del 15/05/2017, facendo corretta applicazione del principio sancito dal Codice della Navigazione che prevede il rimborso del prezzo del viaggio «per fatto non imputabile al passeggero» e che l’evento (malattia o infortunio) era coperto dalla polizza sottoscritta, ha condannato la compagnia Assicuratrice al rimborso del prezzo pagato per i biglietti non fruiti e al pagamento delle spese legali.

«Sarebbe stata una vera e propria beffa aver pagato in più un’assicurazione senza poi avere l’indennizzo – hanno commentato l’avvocato Carmelo Calì presidente di Confconsumatori Sicilia e l’avvocato Maurizio Mariani che ha assistito giudiziariamente i viaggiatori – ma la sentenza ottenuta è importante perché ottenuta con lo strumento del Processo Europeo che permette di avere tutela nei confronti di soggetti esteri con costi e procedure semplificate a favore del consumatore».

Per turisti e viaggiatori in difficoltà è attivo per tutto il mese di agosto lo Sportello del Turista.