Il “Decreto Sicurezza” (D.L. n. 48/2025) ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di “occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui”. Il nuovo articolo 634-bis del codice penale prevede infatti la reclusione da due a sette anni per “chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente”.
La stessa pena si applica a chi, con artifici o raggiri, “si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze” oppure “cede ad altri l’immobile occupato”.
La nuova fattispecie di reato – almeno nelle intenzioni del Legislatore – vuole essere uno strumento per combattere il fenomeno delle occupazioni abusive, al centro delle cronache degli ultimi anni. Situazioni sempre più frequenti nelle grandi città (ma non solo), spesso legate a carenza di alloggi popolari, degrado urbano e difficoltà economiche di numerose famiglie, che generano conflitti tra occupanti e proprietari, con conseguenti problemi di sicurezza pubblica.
Sgomberi più veloci
Per far fronte a tali situazioni, è stata anche introdotta una nuova procedura “semplificata” di reintegrazione nel possesso che consente, in presenza di denuncia, al giudice di ordinare direttamente lo sgombero tramite l’emissione di un decreto, anche nella fase preliminare all’azione penale. Quindi, in caso di occupazione della prima casa: gli ufficiali di polizia giudiziaria agiscono senza ritardo, recandosi sul posto e disponendo l’immediato rilascio dell’immobile se vi sono motivi fondati per ritenere l’occupazione arbitraria; se l’occupante oppone resistenza oppure rifiuta di liberare l’immobile, le forze dell’ordine possono agire coattivamente, su autorizzazione del PM (art. 321-bis cod. proc. pen.).
L’occupazione abusiva e risarcimento del danno
Oltre alle responsabilità penali, il proprietario può sempre agire anche per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’occupazione arbitraria dell’immobile.
Il danno da occupazione dell’immobile non è risarcibile automaticamente. Secondo la giurisprudenza si tratta di un danno presunto (Cass. civ., ordinanza 14/05/2025, n. 12879) che, come tale, deve essere dimostrato dalla persona che si dichiara danneggiata, fornendo al giudice le prove del danno concretamente subito a causa dell’occupazione abusiva.
Tale prova può essere fornita anche per presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2727 c.c. (Cass. Civ., S.U., n. 33645/2022).
Rimborso forfettario
Spesso capita poi che il proprietario riesca a dimostrare di aver subito un danno, e quindi di aver diritto al risarcimento, ma non abbia elementi per quantificare il danno nel suo preciso ammontare. In questo caso, il giudice può quantificare il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..
A titolo esemplificativo, si può prendere come riferimento il valore del canone locativo di mercato dell’immobile in un dato periodo, corrispondente al periodo di occupazione abusiva. Si stabilisce, per esempio, un risarcimento di 200 euro per ogni mese di occupazione abusiva.

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