Niente da fare per gli abitanti di una frazione di Villafranca Tirrena e le associazioni ambientaliste che per anni si sono battuti contro l’elettrodotto Terna che collega la Sicilia con la Calabria.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha stabilito che l’autorizzazione unica concessa all’elettrodotto Sorgente-Rizziconi è legittima. I giudici di appello hanno quindi respinto i ricorsi dei cittadini dell’area interessata dall’opera, confermando quanto già deciso dal Tar Lazio nell’ottobre del 2012.

I ricorrenti denunciavano il disastro ambientale e paesaggistico che secondo loro l’elettrodotto avrebbe causato al territorio. Inoltre si sono sempre dichiarati convinti che le conseguenze relative alla realizzazione dell’opera sarebbero state maggiori rispetto ai vantaggi.

Secondo loro infatti l’entrata in funzione dell’elettrodotto avrebbe fatto fermare solo una delle numerose centrali elettriche della Sicilia, quella di Sorgente nel comune di San Filippo del Mela, già abbondantemente ridimensionata e cambierebbe ben poco sul peso nella bolletta elettrica dei cittadini.

Il fronte contrario all’elettrodotto sottomarino ha inoltre chiesto per anni alle istituzioni perché si sia scelto di non ammodernare le centrali siciliane, visto anche che la rete interna non consente per la sua inadeguatezza uno scambio di produzione tra le varie aree dell’isola.

Entrando nel merito della sentenza, i ricorrenti contestavano in particolare gli atti del ministero dello Sviluppo economico, al ministero dell’Ambiente e delle Regioni Sicilia e Calabria sulla base di tre motivi.

Il primo riguardava il presunto frazionamento artificioso del progetto in due tratte (la prima “Villafranca Tirrena-Scilla”; la seconda “Sorgente-Villa Franca Tirrena” e “Scilla-Rizziconi”), con “elusione delle norme di disciplina della Via che richiederebbero un giudizio complessivo e unitario sull’opera”.

Il secondo motivo contestava il mancato rilascio di parere da parte della Commissione Ue “incidendo l’elettrodotto su numerosi siti di interesse comunitario”. Infine, i ricorrenti contestavano il “mancato coinvolgimento dei privati e degli enti locali”.

Ma il Consiglio di Stato ha rigettato tutte le istanze, condannando al pagamento delle spese legali i ricorrenti.