L’Agenzia Riscossione, sul proprio sito internet, ha pubblicato le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull’annullamento dei debiti fino a 1.000 euro.
In una nota, l’Agenzia ha spiegato che è disponibile online il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – i Comuni, ad esempio – devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio integrale dei debiti fino a 1.000 euro riferiti al periodo 2000-2015. Infatti, il decreto Milleproroghe ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi.
Inoltre, la legge ha stabilito lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio “parziale” e comunicare il relativo provvedimento all’agente della riscossione.
Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione Enti Creditori, sono presenti le informazioni e i moduli da utilizzare sia per la comunicazione del provvedimento di applicazione dello stralcio “integrale” sia per i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale”, da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso.
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico (“Stralcio”) dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Quali somme dovute possono essere stralciate?
Anzitutto, si tratta di un annullamento automatico di tipo parziale, riferito alle somme dovute a titolo di:
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni e interessi di mora.
L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda, invece, le somme dovute a titolo di:
- capitale;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Help Desk Enti di Agenzia delle Entrate – Riscossione.
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