Al via da oggi pomeriggio, lunedì 15 giugno, le domande per ottenere il contributo a fondo perduto per aziende e partite iva che hanno subito un contraccolpo economico durante il lockdown.
Il modello dovrà essere inviato, anche mediante intermediario, tramite il canale telematico Entratel (con Spid o Cns) o un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi sul proprio sito. L’esito delle elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.
«L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata dal 15 giugno al 13 agosto; per gli eredi il periodo di presentazione va dal 25 giugno al 24 agosto», si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dove si trova anche una guida operativa in PDF.
Il DL Rilancio, poi, ha precisato che non possono fruire del bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).
Per quanto riguarda i requisiti per ottenere il contributo, il primo è avere conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro; il secondo è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.
Tuttavia, sono previste due eccezioni: a) il soggetto interessato ha avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 e il contributo spetta a a prescindere dal calo del fatturato). b) i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
Poi, per quanto concerne il calcolo del contributo, è la differenza tra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile e si applica una percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi, ovvero: a) 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro; b) 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro; c) 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.
Comunque, il contributo a fondo perduto viene riconosciuto con un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Attenzione, però, il Fisco effettuerà dei controlli e, in caso di indebita percezione del contributo, il soggetto percettore può restituirlo spontaneamente con i relativi interessi e versando le sanzioni relative.
Se il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applicano: a) sansione dal 100 al 200%; b) reclusione da 6 mesi a 3 anni; c) nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace o incompleta, si applicano la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la confisca di beni e denaro prevista all’art. 322-ter del Codice Penale.
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