Il giudice di pace di Palermo, accogliendo la tesi dell’avvocato Dario Falsone, ha assolto i genitori di un ragazzino del quartiere Brancaccio che ha deciso di abbandonare la scuola a 12 anni. Secondo il giudice l’abbandono della scuola non costituisce reato qualora l’alunno decida di fermarsi durante il ciclo delle medie. I genitori non
sono punibili “perché il fatto non è previsto dalla legge”. Lo ha stabilito, come ha rilevato l’avvocato, una sentenza della Cassazione, facendo riferimento all’articolo 731 del Codice penale che recita: “Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare” viene punito con un’ammenda fino a 30 euro.
Quindi se un genitore non manda il figlio alle elementari commette un reato penale; lo stesso però non avviene per le scuole medie, nonostante queste facciano parte a tutti gli effetti della scuola dell’obbligo. Fino a qualche anno fa era vigente una norma che estendeva quanto disposto dall’articolo 731 del Codice penale anche per le scuole medie. Si tratta dell’articolo 8 della legge 1959/1962 con il quale l’obbligo scolastico venne esteso fino al conseguimento del diploma di scuola media. Lo stesso articolo, al comma 3, estendeva le sanzioni previste per l’inadempienza dell’obbligo scolastico nel primo grado d’istruzione (scuola elementare) anche per le medie.
Poi l’articolo è stato abrogato con l’entrata in vigore della legge 212/2010, con la quale l’abbandono della scuola media ha perso la sua rilevanza penale.
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